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Titolo abilitativo illegittimo se il progetto è di un geometra
Per il Tar Campania il Comune deve sempre accertare che la progettazione sia affidata a un professionista competente in relazione alla natura e importanza della costruzione

Con la sentenza n. 9772/2010 del 28 giugno scorso, il T.A.R. Campania (Salerno) ha affermato un importante principio in merito alle competenze del progettista, dichiarando illegittimo un permesso di costruire rilasciato dal Comune di San Marzano del Sarno per la realizzazione di una sopraelevazione al primo piano di un fabbricato.

L’elemento principale che ha spinti i giudici amministrativi a ritenere illegittimo il titolo abilitativo è il fatto che la progettazione della sopraelevazione, che richiedeva delle pilastrature in cemento armato, era stata affidata a un geometra “in spregio all’artt. 16 e segg. r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che abilita tale categoria professionale solo a modeste costruzioni civili”

A tal proposito, il tribunale rileva che, prima del rilascio di un titolo edilizio, l’autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata a un professionista competente in relazione alla natura e importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l’esercizio e i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto e ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata, sia dell’incolumità delle persone.

È dunque illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista.


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