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Piano Casa: operativa la nuova legge della Calabria
Sarà possibile realizzare gli interventi di ampliamento e demolizione ricostruzione solo su edifici a destinazione residenziale
E` gia` pienamente in vigore la legge regionale n. 21/2010 con cui la Calabria ha finalmente posto le condizioni per poter realizzare gli interventi di ampliamento e demolizione ricostruzione in attuazione dell`Accordo Stato-Regioni del 1° aprile 2009.
Gli interventi di ampliamento e demolizione-ricostruzione potranno riguardare solo edifici a prevalente destinazione residenziale. Non e` ammesso il mutamento di destinazione d`uso.
Obbligatorio il rispetto delle norme sismiche, di quelle in materia di barriere architettoniche, certificazione energetica e installazione impianti.
Le imprese esecutrici inoltre dovranno essere in regola con i requisiti richiesti dalle leggi vigenti e in possesso del DURC.
Le domande per la realizzazione degli interventi potranno essere presentate solo dopo la scadenza del termine assegnato ai Comuni per delimitare l`ambito di applicazione della legge.
Nessuna domanda sara`, invece, ammessa dopo il 17 agosto 2012.
Il titolo abilitativo puo` essere alternativamente o la nuova segnalazione certificata di inizio attivita` (SCIA introdotta con il DL 78/2010) ovvero il permesso di costruire.
Nella legge regionale trova poi spazio una specifica norma volta a promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso la valorizzazione del tessuto urbano, delle aree industriali dismesse e la riduzione del disagio abitativo.
A tal fine i Comuni possono individuare, anche su proposta di operatori privati, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia e` subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attivita` collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al Dm 1444/1968.
Per favorire la sostituzione edilizia e` riconosciuto l`aumento fino al 50% della volumetria esistente, per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici, purche` i Comuni abbiano provveduto a redigere il “piano di rottamazione“ previsto nell`articolo 37, comma 1, legge regionale 19/2002.
Nelle aree urbane degradate e` consentito l`aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento fino al 50% e possibilita` di mutare la destinazione d`uso, purche` almeno il 20% sia destinato all`edilizia convenzionata.
Nell`ambito della legge e` stata prevista anche una modifica alla legge urbanistica regionale n. 19/2002 (inserimento nuovo articolo 37-bis) volta a disciplinare il programma di recupero e riqualificazione territoriale attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici incongrui anche a destinazione non residenziale. Ammessa anche la possibilita` di delocalizzazione in altra area individuata eventualmente con meccanismi perequativi.
Per incentivare questa tipologia di intervento puo` essere ammesso dal Comune un incremento fino al 30% o della volumetria originaria ovvero di quella ammessa dallo strumento urbanistico.
Prosegue nel frattempo il lavoro delle altre amministrazioni regionali (in particolare, Lazio, Campania, Piemonte e Marche) per rivedere alcune norme dei rispettivi piani casa con l`obiettivo di promuovere ulteriormente la realizzazione degli interventi.
Fonte: Ance
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