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Legge 136, tessera di riconoscimento per appalti pubblici e privati
La normativa introduce nuovi elementi nel cartellino degli addetti nei cantieri e si applica per i contratti successivi al 7 settembre
Come e` noto, l`art. 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 stabilisce che la tessera di riconoscimento di cui all`art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 deve contenere, oltre agli elementi gia` presenti (fotografia, generalita` del lavoratore e indicazione del datore di lavoro), anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all`art. 21, comma 1, lettera c) del medesimo D. Lgs. 81/08 deve contenere anche l`indicazione del committente.
Nonostante l`oggetto dell`art. 5 faccia espresso riferimento all`identificazione degli addetti nei cantieri, la disposizione in oggetto, come confermato anche da contatti informali con gli Uffici del Ministero del Lavoro, si applica sia agli appalti e/o subappalti di lavori che a quelli di servizi e forniture e, parimenti, non si limita ai soli appalti e/o subappalti pubblici ma anche a quelli privati, cosi` come l`art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 81/08.
In particolare, nell`ambito degli appalti privati, per cio` che concerne l`elemento dell`autorizzazione al subappalto, deve farsi riferimento alla norma codicistica (art. 1656 c.c.) che prevede, per l`appunto, tale autorizzazione.
Pertanto, nella fattispecie di cui sopra, al fine di adempiere al disposto normativo, dovra` farsi comunque riferimento a tale autorizzazione al subappalto, anche se non scritta.
Per cio` che concerne, inoltre, la decorrenza dell`applicazione della norma in esame, l`applicabilita` della disposizione medesima riguarda i soli contratti di appalto e subappalto stipulati dall`entrata in vigore della legge (la stessa nota indirizzata ai Prefetti del 6 settembre scorso, del Ministero degli Interni, con riguardo all`art. 3 dello stesso testo di legge in materia di Tracciabilita` dei flussi finanziari, si e` espressa in tal senso, asserendo che laddove il legislatore avesse voluto intendere diversamente e, pertanto, applicare la norma anche ai contratti stipulati precedentemente, lo avrebbe dichiarato espressamente).
In attesa, pertanto, di ulteriori chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento anche all`art. 5 della Legge n. 136/2010, l`obbligo sussiste per tutti quegli appalti stipulati a far data dall`entrata in vigore della legge (come noto 7 settembre scorso).
Quanto, invece, al regime sanzionatorio, in attesa dei chiarimenti del dicastero, deve precisarsi che parrebbe che il mancato adempimento della disposizione di cui all`art. 5 della Legge in oggetto non comporta l`applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 59, co. 1 lett b) e 55, co 5, lett. i) che fanno rispettivamente riferimento alla tessera di riconoscimento di cui agli artt. 20 e 26 dello stesso Testo Unico.
Si ritiene in ogni caso necessario aggiornare i cartellini con i suddetti ulteriori dati, posta la finalita` della norma volta ad una maggiore identificazione degli addetti nei cantieri.
Fonte: www.ance.it
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