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Immobili fantasma, a Trento diversa applicazione della norma
Lo sottolinea una nota del Servizio Catasto precisando l'introduzione di una nuova tipologia per individuare tutte le particelle edificiali presenti in mappa e non dichiarate

In Trentino, come in Alto Adige, è prevista una diversa applicazione delle norme dettate, a livello nazionale, relativamente all’emersione delle cosiddette “case fantasma”.

E’ quanto ricorda il Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento che, in una nota, evidenzia alcuni importanti aspetti dell’applicazione dell’articolo 19 comma 16 del Decreto legislativo 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 122/2010.

In considerazione di una norma di attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia (D.Lgs. 280/2001), le funzioni amministrative statali in materia di Catasto Terreni e Urbano sul nostro territorio sono esercitate dalla Provincia autonoma di Trento.

La conversione in Legge del Decreto legislativo ha apportato delle modifiche alla norma, tra le quali il comma 16 dell’art. 19, con il quale viene riconosciuta la peculiarità dei territori in cui vige il Libro Fondiario e prevede che le province, nel rispetto dei principi desumibili dall’articolo, potranno adottare specifiche disposizioni al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare.

Quanto sopra per evidenziare che le circolari dell’Agenzia del Territorio, pur tenute in debita considerazione, non hanno diretta applicazione sul territorio provinciale; per questo, il Servizio Catasto ha già emanato delle note relative all’applicazione del D.L. 78/2010 e alla sua conversione, con modificazioni, nella Legge 122/2010.

Si precisa che nella nostra provincia è già in vigore il Catasto Fabbricati, cioè l’inventario generale del patrimonio edilizio presente su di un territorio, così come previsto dall’art. 1 del Decreto 02.01.1998, n. 28, per cui tutti gli edifici e le aree edificiali devono essere presenti nella cartografia catastale e censite al Catasto.

In relazione alle finalità previste dall’art. 2, comma 36 del D.L. 262/2006 (cosidette “case fantasma”), nel Quadro generale delle Categorie è stata introdotta la nuova tipologia F/9, “Particella proveniente dal Catasto Fondiario”, allo scopo di individuare tutte le particelle edificiali presenti in mappa e non dichiarate in Catasto Fabbricati.

Questi immobili “devono” essere dichiarati in Catasto, siano essi semplici aree edificiali, ruderi, fontane, letamai che dei fabbricati adatti a produrre un reddito e dunque con assegnazione di una rendita.

Il primo gruppo, ricondotto alle ordinarie categorie F, non avrà necessità di essere certificato ai sensi del comma 16 dell’art. 19 del D.L. 78/2010 mentre gli altri immobili, prima dell’atto traslativo, dovranno essere dichiarati al Catasto Fabbricati per l’attribuzione del corretto classamento (categoria, classe, consistenza e rendita).
Anche per i fabbricati rurali è necessario fare un distinguo fra quanto avviene per le Province di Trento e Bolzano e il restante territorio nazionale.

Nel Catasto Terreni (nazionale) l’edificio rurale è usualmente aggregato (“graffato”) alla particella fondiaria e non ha un riconoscimento come fabbricato urbano.

Questa condizione è prevista per i fabbricati costruiti prima del 1998 che non hanno subito modifiche edilizie o passaggi di proprietà, sia per le abitazioni che per i beni strumentali all’attività agricola ai sensi dell’art. 9 del D.L. 57/93; se edificati dopo il 1998, devono essere sempre dichiarati al Catasto Edilizio Urbano.

Nel Catasto Fondiario (istituto ex-austriaco e tuttora vigente nella regione Trentino-Alto Adige) ogni immobile deve essere identificato in mappa con un numero di particella edificiale.

Questa condizione comporta in ogni caso il censimento al Catasto Fabbricati, per cui, i fabbricati costruiti ante 1998 e che mantengono i requisiti previsti dalla norma, devono essere dichiarati in Categoria F/10, “fabbricato ritenuto rurale”, mentre quelli costruiti, modificati successivamente o che sono stati oggetto di atti traslativi, devono essere classificati per le loro caratteristiche oggettive (abitazione, garage, stalla ecc.).

L’interpretazione, confermata da autorevoli pareri, è che comunque non si applichi quanto previsto dell’art. 19, comma 16 del D.L. 78/2010, ne ai fabbricati presenti in Catasto come F/10, ne agli altri fabbricati e Unità Immobiliari che mantengono i requisiti di cui all’art. 9 del D.L. 557/93, convertito nella Legge 133/94.

Per maggiori approfondimenti www.catasto.provincia.tn.it

Fonte: www.provincia.tn.it

 

 
 


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