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Oneri di urbanizzazione, il Comune non può imporre il pagamento
Per il Tar Lombardia è illegittimo l'accordo convenzionale in base al quale l'ente locale obbliga il privato a pagare gli oneri aggiuntivi
Il Comune non puo` imporre al privato la compartecipazione alla realizzazione di urbanizzazioni in relazione ad un edificio per il quale era gia` stato corrisposto il contributo di costruzione in sede di rilascio del permesso di costruire: e` quanto ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza del 12 ottobre 2010, n. 4026.
I giudici, in particolare, hanno dichiarato l`illegittimita` di un accordo convenzionale in base al quale il Comune obbligava il privato a pagare gli oneri dovuti per la realizzazione di infrastrutture con riferimento ad opere per le quali era gia` stato versato il relativo contributo.
Al riguardo, i giudici hanno sottolineato come nessuna prestazione patrimoniale puo` essere imposta se non in forza di una legge.
Secondo il Tar Lombardia, infatti, i Comuni non hanno alcuna potesta` di prescrivere prestazioni patrimoniali diverse od ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal legislatore, non essendovi, in materia, alcuno spazio per una diversa scelta di autonomia negoziale.
Peraltro, e` stato sottolineato come indipendentemente dalla natura giuridica, privatistica o pubblicistica, degli accordi convenzionali il soggetto pubblico deve sempre agire in esercizio del potere allo stesso attribuito e comunque al fine di perseguire l`interesse pubblico attribuito alla sua cura.
La sentenza in esame assume particolare rilevanza soprattutto in quanto si pone in contrasto con la decisione assunta dal Consiglio di Stato n. 4545 del 13 luglio 2010 in relazione al PRG di Roma, ove al contrario, era stata riconosciuta la legittimita` di ricorrere agli strumenti convenzionali e di prevedere contributi straordinari per il perseguimento delle finalita` perequative.
Fonte: Ance
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