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Bonus fiscali per terreni a coop e società forestali
Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa se  il fondo rustico sia idoneo ad aumentare efficienza e reddito

Dovranno essere abbandonati i contenziosi sulle agevolazioni fiscali, concesse a cooperative e società forestali per l’acquisto di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito, basati solo sulla mancata realizzazione di interventi di forestazione.
Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 55/E del 22 novembre, prende così atto dei chiarimenti dalla Cassazione in materia.
 
I benefici fiscali
Le cooperative e le società forestali pagano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa per gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. Lo prevede l’articolo 7, comma 4, lettera b), della legge 984/1977.

Una legge che, al successivo articolo 10, impone a proprietari e possessori dei terreni rimboschiti o migliorati di compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base a un piano di coltura e conservazione, formato e approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 3267/1923.
 
La Cassazione, come anticipato, ha negato un legame fra le due norme: il riconoscimento dell’agevolazione non è collegato alla sussistenza del piano di coltura.

Le due norme si prefiggono, cioè, finalità propedeutiche diverse: “l’art. 7 consente la concessione di soli benefici finanziari – ivi compreso quello sotteso all’acquisto del fondo rurale che sia idoneo ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, mentre l’art. 10 specifica gli indirizzi generali per il settore della forestazione, …riguardo alle esigenze dell’incremento della produzione legnosa ed impone ai proprietari ed ai possessori…dei terreni rimboschiti o migliorati di compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali” (sentenza 16832/2008).
 
Sulla scia di tale orientamento è, perciò, arrivato l’indirizzo agli uffici di abbandonare la tesi della mancata approvazione ed esecuzione del piano, come base per sostenere le revoche del beneficio. Revoche poi finite nelle aule tributarie.
 
L’indirizzo
Il riconoscimento della misura fissa dei tributi d’atto è, dunque, subordinato esclusivamente all’idoneità del fondo rustico acquisito dalle cooperative e società forestali ad aumentare “l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”.
 
E questo è quanto va verificato. Le controversie vanno, cioè, proseguite se manca “la potenzialità” del terreno – circostanza, ad esempio, rinvenibile quando la coltivazione è in generale impedita, come quando il fondo nel quale insiste il terreno oggetto di compravendita sia situato al di sopra del limite degli alberi (quel limite altitudinale al di sopra del quale non crescono gli alberi che varia da area ad area).

Altre condizioni riguardano quei tipi di suoli (salsi, calanchiferi, dunali, ecc.) sui quali di solito non è possibile alcuna coltivazione né erbacea né arborea, ma solo eventuale vegetazione spontanea (nota n. 13590/2010 del ministero delle Politiche agricole) – o se non risultano sussistenti i requisiti oggettivi o soggettivi prescritti dalla norma (ad esempio, la natura di fondo rustico del terreno acquisito in proprietà, la qualifica di cooperativa o società forestale del beneficiario dell’agevolazione).

Così come andranno portati avanti i contenziosi nei quali siano sostenibili altre questioni di carattere processuale.


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