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Materiali da costruzione e demolizione in discarica
Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero dell'Ambiente 27 settembre 2010 che conferma le regole in vigore per il conferimento di materiali edili
E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2010, n. 281 il DM 27 settembre 2010 che definisce i nuovi criteri di ammissibilita` dei rifiuti in discarica, in applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2003 e che abroga il precedente DM 3 agosto 2005.
Rispetto alla disciplina previgente non si registrano rilevanti novita`: il decreto, in particolare, contiene il richiamo al Regolamento CE 850/2004 del Parlamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti e rivede alcune soglie di concentrazione di determinate sostanze.
Viene ribadito l`obbligo per il produttore di effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, in occasione del primo conferimento, ovvero in caso di variazione significativa del processo produttivo e comunque una volta l`anno.
Da tale obbligo sono comunque esclusi alcuni rifiuti inerti (ad esempio CER 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170504, 200202) per i quali e` consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione, in quanto sono considerati gia` conformi ai criteri di ammissibilita` stabiliti nel decreto medesimo. Al riguardo, si ricorda pero` che nella prassi puo` accadere che proprietari di discariche subordinino il conferimento di questi materiali presso il proprio impianto alla caratterizzazione da parte del produttore.
Peraltro si segnala che il Decreto ha introdotto, tra i rifiuti inerti conferibili senza preventiva caratterizzazione i rifiuti inerti individuati dal Codice Cer 101208 e cioè “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione” (sottoposti a trattamento termico).
Si segnala, altresi`, in quanto di interesse del settore, che e` confermata la possibilita` di conferire i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi anche in discariche per rifiuti non pericolosi, a condizione che siano rispettate le condizioni prescritte nell`allegato 2 del decreto stesso (deposito in celle esclusivamente dedicate, obbligo di copertura e allestimento di apposita area ecc.).
Il decreto, infine, introduce la possibilita` di realizzare all`interno delle discariche per rifiuti pericolosi lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, purche` sia garantita all`ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.
A tal fine e` necessario il rilascio di un`apposita autorizzazione da parte dell`autorita` competente che dovra` verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni richieste e procedere con una valutazione del rischio.
Per completezza, si ricorda che la disciplina delle discariche e` contenuta nel D.Lgs. 36/2003, con il quale e` stata introdotta la nuova classificazione delle discariche stesse, vale a dire per i rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.
Fonte: Ance
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