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Cave: rispettare i piani urbanistici
Non occorre permesso di costruire, ma si deve guardare alla pianificazione

In materia di cave, la Costituzione ha sempre assegnato la relativa competenza legislativa alle Regioni.
Prima della modifica del titolo V (avvenuta con l. cost. n. 3/2001) l’art. 117 espressamente assegnava alle Regioni la competenza su “cave e torbiere”.

Dopo la novella, l’assegnazione citata rimane invariata, pur essendo mutata l’impostazione costituzionale, la quale, come noto, oggi elenca (nel nuovo art. 117, comma 1) le materie di competenza esclusiva statale nonché (nell’art. 117, comma 2) quelle di competenza concorrente, e assegna, in via residuale e su quanto non espressamente indicato (art. 117, comma 3), tutto il resto alle Regioni.

In questo “resto” si ritrova, appunto, la disciplina delle cave, non
elencata tra le materie soggette a legislazione esclusiva
statale o concorrente.

In linea generale, le leggi regionali prevedono che le istanze per l’apertura e la coltivazione di una nuova cava siano indirizzate ai Comuni ed accompagnate da diversi documenti.

Non si prevede, però, che l’ente locale rilasci il permesso di costruire.
Ma nonostante il comune non sia chiamato ad un controllo edilizio preventivo sull’attività di cava, tuttavia “l’attività medesima … deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale”, ammettendosi, di conseguenza, un accertamento successivo da parte dell’ente locale, denunciabile nelle opportune sedi.

In questi termini è l’avvertimento della Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 34586/2010), secondo cui, in caso di svolgimento dell’attività estrattiva in una zona del territorio in cui simili attività non sono consentite dalle scelte pianificatorie comunali, si configura “la violazione dell’art. 44, lett. a), del t.u. n. 380/2001”, e quindi la configurazione di un vero e proprio reato penale, punibile con l’ammenda e/o con l’arresto a seconda della
gravità della riscontrata violazione.

a cura di P. Costantino e P. De Maria


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