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Elettromagnetismo: chi protegge i cittadini?
La tutela della salute dei cittadini spetta alla legislazione Stato-Regioni

Ai sensi dell’art. 117 Cost., lo Stato e le Regioni, attraverso la competenza ripartita, sono chiamati a fissare le norme sulla “tutela della salute” della popolazione.

Ciò vuol dire che l’ente centrale pone le norme generali, gli standard minimi di tutela e le indicazioni di qualità da perseguire, mentre gli enti territoriali danno attuazione ai principi statali attraverso norme di dettaglio e direttive precise.

Ad ogni modo, solo lo Stato e le Regioni dettano le regole, più o meno generali, per la difesa della salute della popolazione locale, ad esempio nei casi di esposizione della collettività alle emissioni elettromagnetiche.

Secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, n. 7128/2010), sulla base di quanto detto sinora “è illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB (stazioni radio base) laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato- Regioni”.

Le contestate disposizioni comunali in tema di localizzazione delle SRB (stazioni radio base) consentivano la loro localizzazione anche nel centro abitato, ma allo stesso tempo precisavano che detta localizzazione dovesse avvenire “lontano da obiettivi sensibili”, in tal modo “fissando un criterio distanziale generico ed eterogeneo, concretante nella sostanza un limite indifferenziato alla localizzazione, in quanto tale illegittimo sulla base di consolidati orientamenti giurisprudenziali”.

Le previsioni comunali in questione sono state ritenute dai giudici come idonee “a vincolare l’esercizio concreto della successiva attività regolamentare, senza lasciare residui margini di apprezzamento”.

Questa scelta identificava in via generale gli ‘obiettivi sensibili’ con le scuole, gli ospedali, le zone verdi adibite a parco giochi, ecc., “in tal modo palesando che attraverso il tendenziale divieto in tal modo individuato si intendesse perseguire l’obiettivo di tutelare la salute di particolari categorie di cittadini”.

a cura di P. Costantino e P. De Maria (da L’Ufficio Tecnico 11-12/2010)


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