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Piano urbanistico, VAS interna alla procedura
La Valutazione ambientale strategica, pertanto, può essere effettuata anche da un organo dello stesso ente pianificatore
Con la sentenza 133 del 12 gennaio 2011, il Consiglio di Stato e` intervenuto in tema di Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, precisando alcuni aspetti fondamentali della disciplina introdotta dal D.Lgs. 152/2006 cd. “Codice dell`ambiente” in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE.
In particolare, da tale pronuncia emerge che:
– la VAS non rappresenta un procedimento o un sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma semplicemente un passaggio endoprocedimentale di quest`ultima;
– il “parere motivato“ che conclude la fase di VAS non ha natura di provvedimento amministrativo vero e proprio e quindi non e` autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo
– la competenza ad effettuare la VAS non deve essere posta necessariamente in capo ad una pubblica amministrazione diversa da quella titolare del procedimento di pianificazione, ma puo` anche essere individuata in un diverso organo all`interno dello stesso ente pianificatore.
Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Regione Lombardia contro una sentenza del TAR che aveva annullato il piano di governo del territorio (pgt) di un comune lombardo per incompetenza dell`autorita` che aveva svolto la VAS, trattandosi di un organo all`interno dello stesso ente locale.
In Lombardia, infatti, in base alla delibera di Giunta Regionale VIII/6420/2007, l`autorita` competente allo svolgimento della VAS sui piani territoriali ed urbanistici e` individuata da ciascuna pubblica amministrazione procedente al proprio interno, tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.
In conclusione, secondo i giudici, le due amministrazioni – quella pianificatrice e quella competente alla VAS – seppure chiamate a tutelare interessi diversi, operano in collaborazione in vista del risultato finale della formazione di un piano attento ai valori della sostenibilita` e compatibilita` ambientale, come previsto dall`art. 11 del D.Lgs. 152/2006.
Fonte: Ance
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