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Edilizia, confermata la riduzione contributiva dell'11,50%
L'Inps fornisce le istruzioni operative sull'applicazione dell'agevolazione e i requisiti, i termini e le modalità per usufruirne
Con la circolare n.7/2011 l`Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva dell`11,50%, prevista per il settore edile, introdotta dall`art. 29, co. 2 della L. n. 341/95 e modificata dall`art. 1 co. 51 della L. n. 247/07.
Con riferimento al solo anno 2010, il Decreto ministeriale 4 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2010, ha confermato che la misura della riduzione e` pari all`11,50%.
Relativamente al procedimento per determinare la riduzione, si ricorda che le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2010.
Tra le caratteristiche principali del beneficio, e` altresi` opportuno ricordare che la riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attivita` edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
L`agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010 e non puo` essere calcolata sulla contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall`art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonche` al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all`impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20%, al riguardo si veda la News Ance n. 2074/08.
La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori per i quali e` possibile usufruire di specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilita` o contratti di inserimento o reinserimento.
Con l`entrata in vigore dell`art. 36 bis della L. n. 248/06 sono state introdotte alcune ulteriori novita` che prevedono, in particolare, che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del Durc ed, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell`agevolazione.
Tale specifica previsione si affianca a quella richiamata dall`art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l`obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonche` il possesso della regolarita` contributiva attestata dal Durc.
Al fine di dimostrare l`assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell`agevolazione, nonche` il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc anche da parte delle Casse Edili, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inps competente territorialmente l`allegato modello di autodichiarazione di responsabilita`.
Essendo tale dichiarazione vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicita` dei contenuti della dichiarazioni, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall`Istituto.
Relativamente alle modalita` operative, si segnala che, con riferimento al solo anno 2010, i datori di lavoro determineranno l`ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi pregressi, ma non anteriori al mese di gennaio 2010 e lo esporranno sul flusso Uniemens in corrispondenza dell`elemento “SommaACredito“ con “CausaleACredito“ L207.
La nota conferma infine che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto.
Fonte: Ance
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