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Liberalizzazione edilizia, le novità dopo il dl 40/2010
Alcuni interventi edilizi, pur eseguibili senza titolo abilitativo, richiedono una preventiva comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori
Prosegue la nostra analisi sull’attività edilizia libera, in particolare sulla riformulazione dell’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia dopo il d.l. 25 maggio 2010 n. 40.
Nella nuova versione l’art.6 si propone di semplificare le procedure per una serie di interventi ritenuti di impatto edilizio nullo o basso.
Dopo esserci soffermati sul comma 1 dell’art. 6, in cui si aumentano le ipotesi legislativamente previste di attività edilizia libera (vedi “Le recenti novità in materia di attività edilizia libera” (prima parte), pubblicato il 26 gennaio 2011, oggi ci concentriamo sul comma 2.
Il comma 2 individua alcuni interventi che, pur essendo eseguibili senza titolo abilitativo, richiedono una preventiva comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale (su questo rinviamo all’esame dei successivi commi 3 e 4).
Ovviamente, tale comunicazione dovrà essere protocollata dal Comune e conservata agli atti. La richiesta di una comunicazione preventiva determina la nascita di un nuovo modello procedimentale che si colloca fra le attività libere del comma 1 e gli altri interventi edilizi subordinati al rilascio di un titolo edilizio.
Per un maggior approfondimento vi rimandiamo alla lettura di “Le recenti novità in materia di attività edilizia libera (Seconda parte)” di A. MAfrica e M. Petrulli
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