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Professione: gli elaborati e le richieste della committenza
Secondo il CNG il committente ha diritto a ricevere una sola copia di tutti gli elaborati dell'opera, ma i diritti di uso restano riservati sempre al professionista
Anche se il committente ha diritto a ricevere una copia conforme cartacea o su supporto elettronico degli elaborati che compongono gli atti di una prestazione affidata a un geometra, resta inteso che con il pagamento della parcella, il committente acquista esclusivamente il diritto a realizzare quella specifica opera, avvalendosi dei progetti e dei permessi a essi correlati.
Questa, in estrema sintesi, è la conclusione principale cui arriva il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati con la circolare n. 832 del 27 gennaio 2011 relativa agli Elaborati di cui si compone la prestazione commessa, rilascio a richiesta del committente di copia in formato elettronico.
L’intervento del Cng fornisce dunque ai geometri e ai professionisti una linea di azione di fronte alla eventuale richiesta di un committente di poter ricevere una copia in formato elettronico degli elaborati di cui si compone la prestazione commessa.
La versione elettronica può essere fornita solo se protetta da eventuali modifiche e, rileva il Consiglio nazionale geometri, pur non esistendo una regola ad hoc sulla questione, ci si può basare sulla legislazione vigente.
Per riassumere, rimandando il lettore all’analisi del testo integrale della circolare, il committente ha diritto a ricevere una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l’operazione di commessa.
Tali materiali, rappresentando l’opera di ingegno del geometra, non possono essere liberamente riproposti con adattamenti in nuovi contesti, ma i diritti di uso restano riservati sempre allo stesso professionista.
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