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Titolo edilizio anche per il cartellone pubblicitario
Lo ha sancito la Corte di Cassazione intervendo su un decreto di sequestro preventivo di un cartellone di grandi dimensioni
Recentemente la Corte di cassazione (sent. 43249/2010) è stata chiamata a pronunciarsi su un singolare caso di abuso edilizio.
I giudici sono intervenuti su un decreto di sequestro preventivo di un cartellone per la gestione di spazi pubblicitari di grandi dimensioni, collocato su quattro pilastri con basamento in cemento.
Veniva contestata all’indagato la violazione della normativa antisismica (artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 /2001) per averlo collocato senza aver preventivamente ottenuto il rilascio del titolo abilitativo.
Quest’ultimo aveva sostenuto, però, l’erronea applicazione al caso in esame del Testo unico sull’edilizia, facendo appello al rapporto di specialità tra detta disciplina e quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993.
I giudici della Suprema Corte ribadiscono la necessità del rilascio del preventivo titolo abilitativo ai fini della realizzazione di questo singolare manufatto, escludendo l’esistenza dell’invocato rapporto di specialità tra la disciplina dettata dal Testo Unico sull’edilizia e quella del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Quest’ultimo prevede, in caso di violazione delle disposizioni concernenti l’installazione dei cartelloni pubblicitari, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e la rimozione da parte del comune degli impianti pubblicitari abusivi.
In particolare sulla qualifica del manufatto come opera edilizia, soggetto al d.P.R. n. 380 del 2001, la Corte richiama le disposizioni della normativa antisismica che si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità.
Secondo i giudici, quindi, il cartellone pubblicitario oggetto del sequestro preventivo costituisce opera edilizia rilevante ai fini dell’applicazione della normativa edilizia ed urbanistica, considerate le sue dimensioni e le modalità dell’installazione.
Sul rapporto di specialità tra la disciplina in materia edilizia e quella dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 la Corte afferma invece che possono trovare applicazione ambedue le discipline in quanto introdotte dal legislatore a tutela di interessi giuridici diversi: – quella edilizia, sullo sviluppo del territorio e la sicurezza statica delle costruzioni rispetto a possibili eventi sismici;
– quella dettata in tema di pubbliche affissioni, sulle modalità di controllo sulle stesse, in relazione al loro contenuto, alla loro natura commerciale o meno, all’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
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