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Circolazione nei centri abitati
Secondo una recente sentenza del T.A.R. Sicilia i limiti imposti dalla p.a. locale non possono colpire i disabili

La recente sentenza n. 14299/2010 del T.A.R. Sicilia è intervenuta annullando l’ordinanza con la quale il Sindaco di Trapani aveva regolamentato la circolazione nel centro storico, precludendo alla cittadinanza l’accesso ai garage della propria abitazione in alcuni orari della giornata

Alcuni ricorrenti disabili, avevano infatti lamentato l’irragionevolezza della scelta operata dal Comune, in quanto eccessivamente penalizzante: secondo le loro difese il sacrificio del proprio interesse all’accesso al proprio garage non sarebbe stato giustificato dalla esigenza di tutela della pubblica incolumità, posta alla base del provvedimento impugnato.

Il T.A.R. Sicilia, per giungere a riconoscere la fondatezza dell’impugnazione, ha evidenziato come in materia di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, è consolidato nella giurisprudenza amministrativa l’orientamento secondo il quale tali atti sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza. 

Nella specie, ad avviso del T.A.R. Sicilia, la scelta adottata dall’amministrazione comunale non è conforme a criteri di ragionevolezza, poiché non ha correttamente bilanciato i contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento.

Secondo il T.A.R., infatti, l’interesse a garantire la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini negli orari di maggiore afflusso e concentrazione delle persone non può prevalere sulla posizione dei possessori di garage disabili.  Appare irragionevole, infatti, secondo il T.A.R., la preclusione dell’accesso al garage della propria abitazione da parte dei disabili, comportando una eccessiva compressione della libertà di circolazione.

Per il T.A.R. Sicilia anche l’inserimento nel divieto di circolazione di una deroga, se espressa in termini troppo restrittivi, tanto da rendere estremamente difficile la sua attuazione pratica, non rende legittimo il divieto di circolazione veicolare indirizzato anche ai disabili.

Si tratta di una sentenza potenzialmente atta a scardinare l’impianto dei divieti spesso costruito nei comuni per evitare la concentrazione di polveri sottili provenienti dai gas di scarico.

a cura di P. Costantino e P. De Maria, tratto da UT 1/2011


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