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Procedure più snelle per gli interventi edilizi liberi
Non è necessario presentare al Comune una comunicazione di fine lavori per gli interventi per i quali è sufficiente la comunicazione di inizio lavori

Abbiamo analizzato nelle settimane precedenti le novità apportate con il nuovo art. 6 del d.P.R. 380/2001 all’attività edilizia libera (vedi Le recenti novità in materia di attività edilizia libera di A. Mafrica e M. Petrulli).

Oggi proseguiamo la nostra indagine, concentrando l’attenzione sugli enti locali e, in particolare, sull’alleggerimento degli adempimenti e delle procedure in capo all’ufficio tencico comunale.

La Regione Emilia Romagna ha precisato, con la circolare del 2/8/2010, che per gli interventi dunque che non richiedono più nè la DIA, nè il permesso di costruire, i casi in cui occorre presentare la comunicazione di inizio lavori semplice, o la comunicazione di inizio lavori asseverata. In questa comunicazione, il privato indica sia la data di inizio dei lavori, sia la data di fine degli stessi.

Per approfondire l’argomento vi segnaliamo l’articolo “Per gli interventi liberalizzati non occorrono gli adempimenti propri delle procedure legate ai titoli abilitativi edilizi” di D. Ori.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi il nuovo speciale deidcato alla Liberalizzaizone edilizia, una raccolta di notizie, normativa e modulistica dedicata all’attività edilizia libera.


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