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Il nuovo Piano Casa del Piemonte
Maggiori possibilità di ampliamento degli edifici privati e industriali. I Comuni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, potranno decidere se consentire o meno
Rilanciare gli nvestimenti nel settore delle costruzioni, importante volano per l’economia piemontese, per mezzo di procedure meno restrittive è l’obiettivo che la Giunta Cota intende centrare grazie all’approvazione, il 1° marzo in Consiglio regionale, delle modifiche alla legge sul Piano Casa.
Un voto che il presidente Roberto Cota ha accolto con grande soddisfazione: “Sono molto contento, si tratta di un provvedimento qualificato ed importante. Lo avevamo promesso in campagna elettorale, oggi abbiamo mantenuto quanto detto. Dovevamo intervenire – aggiunge – perché la legge precedente non solo non aiutava il rilancio, ma era addirittura una zavorra. Basta leggere i dati forniti dal Comune di Torino. Il largo consenso ottenuto in Consiglio regionale è un fatto positivo”.
“Si consegue – aggiunge il vicepresidente ed assessore all’Edilizia, Ugo Cavallera – l’obiettivo di incentivare il settore dell’edilizia, semplificando e consentendo ai cittadini di intervenire sugli edifici nel rispetto dell’ambiente e con particolare attenzione ad un graduato risparmio energetico”.
Il testo, che interviene sul capo I della l.r. 20/2009 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”, consente ampliamenti in deroga sugli edifici residenziali uni e bifamiliari richiedendo requisiti energetici allineati alle modifiche legislative nel frattempo intervenute, imponendone l’applicazione alla parte ampliata rispetto al fabbricato esistente ed ammettendo anche la costituzione di una nuova unità abitativa.
Inoltre, si consentono interventi di demolizione e ricostruzione in deroga sulla base dei rigorosi requisiti energetici richiesti dall’applicazione del Protocollo Itaca Regione Piemonte 2009.
Le nuove norme intendono dare nuove possibilità di ripresa agevolando interventi edilizi direttamente ed indirettamente connessi all’abitazione, chiedendo un rispetto minimo degli standard urbanistici relativi alle aree a parcheggio, mentre nel caso non si riesca a reperire le altre tipologie di servizi, queste possono essere monetizzate.
L’articolo 7 cambia radicalmente il testo vigente, favorendo interventi sia di soppalco sia di ampliamento della superficie utile, nel limite del 20% fino a 2.000 metri quadrati in tutti quei fabbricati artigianali, produttivi e direzionali che per rinnovate esigenze produttive e tecnologiche hanno necessità di adeguarsi ai nuovi cicli di produzione.
Le possibilità di ampliamento sono state esplicitamente riferite a ciascuna proprietà, ammettendo che in fabbricati frazionati la quota di ampliamento possa essere riferita alla superficie di ciascuna di esse. Per altro, in caso di demolizione totale sarà possibile riposizionare il fabbricato ricostruito.
Per agevolare anche il settore del turismo, l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione in deroga, nel limite del 20% fino a 1.500 metri quadrati, ed il recupero dei sottotetti potranno riguardare anche edifici a destinazione turistico-ricettiva, salvaguardando per tutti gli interventi le norme specifiche in materia.
Rimane immutato il sistema delle limitazioni posto a tutela delle aree e degli immobili vincolati dal piano regolatore o dalle leggi nazionali, proprio a garanzia della scelta prioritaria di salvaguardare il patrimonio individuato da ciascun Comune.
A questo proposito, va segnalato che i Comuni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, potranno decidere se consentire quanto previsto dalle nuove norme, oppure impedirne l’applicazione sul proprio territorio con un’apposita deliberazione del Consiglio comunale.
Fonte: www.regione.piemonte.it
www.ediliziaurbanistica.it