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Se l'abuso è sanato, il Comune non può acquisire l'immobile
Il T.A.R. è intervenuto sul caso di un opera abusiva prima condonata e poi acquisita dal Comune anche sensa scopi di pubblica utilità

Per le opere abusive divenute sanabili il proprietario, dopo aver presentato la domanda di sanatoria e adempiuto agli oneri connessi, ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale e la cancellazione delle relative trascrizioni, salvo che il bene sia già stato destinato a scopi di pubblica utilità.

Così ha stabilito il T.A.R. Lazio con la sentenza n. 2622/2011, rispondendo ai due ricorsi del propietario di un immobile abusivo, presentati contro il Comune che aveva ordinato prima la sospensione dei lavori e la demolizione e, in seguito, ha ingiunto lo sgombero delle opere abusive realizzate, disponendo la trascrizione dell’impugnata ordinanza nonché l’immissione in possesso dell’Amministrazione comunale.

Il proprietario ha fatto ricorso al T.A.R.  perchè sullo stesso edificio erano state presentate domande di condono edilizio sulle quali l’amministrazione comunale si era pronunciato favorevolmente, rilasciandole concessioni in sanatoria.

Secondo i giudici l’accoglimento delle istanze di sanatoria legittimano l’opera abusiva, rendendo non più applicabile la sanzione: l’art. 39, comma 19, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 prevede infatti che per le opere abusive divenute sanabili il proprietario (dopo aver presentato la domanda di sanatoria e adempiuto agli oneri connessi) ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale e la cancellazione delle relative trascrizioni, salvo che il bene sia già stato destinato a scopi di pubblica utilità.

E’ vero, aggiungono, “che in giurisprudenza si è talvolta ritenuto essere necessaria, a tal fine, una espressa ulteriore istanza dell’interessato, ma il Collegio ritiene che nella specie, per ragioni di economia procedimentale e processuale, occorra aver riguardo alla situazione oggettiva della pendenza della domanda di condono, nonché al fatto che l’Amministrazione non abbia eccepito nella presente sede la circostanza che il bene sia stato già destinato a scopi di pubblica utilità”.


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