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Abusi edilizi, l'ordinanza di demolizione non cade in prescrizione
Secondo una recente sentenza del T.A.R. l'attività di repressione può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso
L’attività di repressione degli abusi edilizi è collegata alla tutela dell’interesse pubblico e all’ordinato sviluppo del territorio, non è, quindi, soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso.
Ad affermarlo è il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 2703 del 18 maggio scorso, sul caso che vede da una parte l’amministrazione comunale e dall’altra la ricorrente, proprietaria di un fondo con casa di abitazione e comodi rurali, in cui aveva edificato alcune opere senza i prescritti titoli abilitativi, al fine di inglobare i vari comodi preesistenti in un unico deposito, la quale sostiene di aver chiesto per tali opere il condono ai sensi della l. 326/2003.
Quest’ultima ha presentato ricorso, ritenendo illegittimo il provvedimento di demolizione per i seguenti motivi:
“1) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, attesa l’adozione dell’atto dopo ben sei anni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento;
2) carenza di motivazione, necessaria ancorché l’area sia vincolata;
3) la ricorrente non ha fatto altro che accorpare diversi comodi rurali preesistenti;
4) l’Amministrazione, prima di ordinare la demolizione delle opere, avrebbe dovuto decidere l’istanza di condono, ancorché le opere siano state realizzate in zona vincolata;
5) violazione dell’art. 27 co. 2 d.P.R. 380/2001, atteso che sono decorsi ben sei anni senza l’adozione di alcun provvedimento”.
I giudici del T.A.R. hanno considerato il ricorso infondato spiegando, punto per punto, che:
– “i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento, sicché, a maggior ragione, non costituisce vizio di annullabilità l’aver adottato l’atto dopo il decorso di un tempo eccessivamente lungo dalla comunicazione di cui all’art. 7 l. 241/1990;
– che, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 5 aprile 2005, n. 3312 Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529) la natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività;
– che il terzo motivo risulta smentito dal testo dell’atto impugnato, da cui si evince chiaramente che trattasi di opera realizzata ex novo, il che esclude un semplice accorpamento di comodi rurali preesistenti;
– che, ancora, secondo la prevalente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529), l’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso;
– che, infine, come si evince dalla memoria depositata in data 15.04.2011, l’Amministrazione ha osservato come nella nota n. 0242923 del 14.04.2011 fosse stato evidenziato che l’istanza di condono non era accoglibile, trattandosi di abuso non condonabile”.
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