MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Esproprio, l'indennizzo va calcolato secondo il valore di mercato
Per la Corte Costituzionale l'indennità ,anche per terreni agricoli,non può essere fissata in misura irrisoria o simbolica e deve rappresentare un serio ristoro per il privato

Con la sentenza 7 giugno 2011, n. 181 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio di calcolo dell`indennita` di esproprio delle aree non edificabili, contenuto negli articoli 5 bis, comma 4 del decreto legge 333/1992 e 16, commi 5 e 6 della legge 865/1971 ed oggi confluito nell`art. 40, commi 1 e 2 Dpr 327/2001 (Testo Unico Espropri).

In particolare tali norme contrastano con l`art. 117, comma 1 della Costituzione e, in via indiretta, con l`art. 1 del primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell`Uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata fin dal 1955.

Il sistema utilizzato fino ad oggi per determinare l`indennita` delle aree non edificabili e` quello del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto o a quella piu` redditizia nella regione agraria di appartenenza dell`area da espropriare, se compresa nel centro edificato. Tale valore e` determinato ogni anno entro il 31 gennaio, dalle apposite commissioni provinciali.

La Consulta, riprendendo la  sentenza 348/2007 con la quale aveva gia` bocciato il criterio di calcolo dell`indennita` di esproprio delle aree edificabili ha ribadito che l`indennizzo da corrispondere in caso di esproprio se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita, non puo` comunque essere fissato in misura irrisoria o simbolica e deve rappresentare un serio ristoro per il privato.

Queste affermazioni riguardano anche i suoli agricoli e quelli non suscettibili di classificazione edificatoria poiche` la CEDU tutela la proprieta` in generale senza operare distinzioni fra tipologie di beni.

Pertanto, pur se l`area ha carattere agricolo, l`indennita` deve porsi in rapporto ragionevole con il valore di mercato cosi` da garantire un giusto equilibrio fra l`interesse generale e la tutela della proprieta` privata. 

Il nuovo criterio di calcolo auspicato dalla Consulta non dovra` portare ad una indennita` commisurata integralmente al valore di mercato, ma dovra` comunque prendere quest`ultimo come termine di riferimento con eventuali meccanismi di correzione.

 Fonte: Ance
 


www.ediliziaurbanistica.it