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Manovra, novità per enti locali e professionisti
In programma per oggi l'ok del CdM al d.l.: previsti il blocco assunzioni nelle p.a. e l'abrogazione delle restrizioni per l'accesso all'esercizio delle professioni
E’ previsto per oggi il varo del decreto legge per la manovra di finanza pubblica.
“Si è deciso che per la finanza pubblica – si legge in una nota di Palazzo Chigi – la manovra sia unica ma progressivamente modulata su più anni, in linea con l’obiettivo di pareggio di bilancio nel 2014”.
Secondo alcune disposizioni contenute nella bozza della manovra è prevista, tra l’altro, un’ulteriore stretta sulle assunzioni degli enti locali e multe salate per gli amministratori che eludono le regole del patto di stabilità interno.
Ma ci sarebbe anche il lato positivo: il ministro per le Riforme, Umberto Bossi, rientrando alla Camera al termine del vertice di maggioranza a palazzo Grazioli, ha affermato: “A noi interessava innanzitutto il patto di stabilità in maniera da consentire ai Comuni che hanno un sacco di miliardi di poterli spenderli. Siamo riusciti a modificare il patto di stabilità per i Comuni virtuosi“.
Per quanto riguarda le sanzioni per gli amministratori che mettono in atto pratiche elusive del patto di stabilità interno, la bozza prevede che “qualora le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità della retribuzione al netto degli oneri fiscali e previdenziali“.
Non solo, i contratti di servizio e gli altri posti in essere dalle Regioni e dagli enti locali che si configurano “elusivi” delle regole del patto di stabilità interno sono “nulli“.
C’è poi in arrivo un’ulteriore stretta sulle assunzioni negli enti locali: per calcolare il 50% dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti oltre il quale scatta il divieto di procedere ad assunzioni dovranno essere conteggiate anche “le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica“.
Tra le novità segnaliamo segnaliamo quelle relative alla liberalizzazione dell’esercizio professionale e di tenuta degli albi.
Riportiamo di seguito lo stralcio della bozza di manovra correttiva
(per il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011)
Decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
(…)
14. Liberalizzazioni e sviluppo
Articolo 1
Principio di libertà d’impresa
1. L’accesso alle professioni e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
2. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle professioni devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
Articolo 2
Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni
1. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni previste dall’ordinamento vigente, diverse da quelle di architetto, ingegnere, avvocato, notaio, farmacista, autotrasportore, sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
2. Il termine “restrizione’”, ai sensi del comma 1, comprende :
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio delle professioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica ;
c) il divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione;
e) il divieto di esercizio della professione in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell’esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio della professione attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie;
i) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale; l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
3. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 2 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Singole professioni possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 1; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 2, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa.
Articolo 3
Eliminazione dei requisiti ingiustificati relativi all’autorizzazione preventiva all’esercizio di una professione
1. L’obbligo di autorizzazione preventiva per l’esercizio di professioni diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, in cui la concessione di tale autorizzazione dipende dalla presenza di presupposti giuridici che l’amministrazione ha il dovere di stabilire in modo obiettivo, è abrogato quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto; fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la professione può pertanto essere liberamente esercitata allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di comunicazione di inizio dell’attività professionale, accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell’attività con le correnti disposizioni normative. L’autorità può vietare l’esercizio della professione, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazioni, se i presupposti legali non sono soddisfatti o se sulla base delle informazioni presentate non sembrano essere soddisfatti.
2. Alcune professioni possono essere esentate dalle previsioni del comma 1, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, fatto salvo il principio di proporzionalità, un prevalente interesse pubblico richieda il mantenimento delle precedenti disposizioni normative.
Ecco in sintesi le altre novità in arrivo.
Fondi immobiliari: arrivano i fondi immobiliari pubblici per valorizzare il patrimonio locale. Il ministero dell’Economia costituirà una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni per l’istituzione di uno o più fondi d’investimento. Possono partecipare anche le Fondazioni e Cassa Depositi e Prestiti. Allo stesso tempo è sciolta e posta in liquidazione la società Patrimonio spa.
Infrastrutture: vengono stanziati 930 milioni per il 2012 e 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Agenzia infrastrutture stradali: sarà istituita dal 1 gennaio 2012 presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e avrà sede a Roma. L’agenzia potrà anche avvalersi di Anas.
Stop rivalutazione pensioni alte: arriva una stretta sulle pensioni più alte con lo stop alla rivalutazione automatica.
Blocco assunzioni P.A.: arriva la proroga di un anno del blocco delle assunzioni dei lavoratori nella pubblica amministrazione, ma lo stop non scatterà immediatamente e non riguarderà la polizia e i vigili del fuoco. Il congelamento viene rimandato a un successivo regolamento. Lo stop riguarderà anche le assunzioni di nuovo personale nelle agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, alcuni altri enti come quelli lirici, l’Agenzia spaziale italiana, il Coni, il Cnel, e l’Enac. Attesi risparmi per circa 1,5 miliardi.
Congelamento contratti statali: viene prorogato al 2014 il congelamento degli aumenti contrattuali per gli statali.
Fonte: Leggi Oggi
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