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DIA e SCIA, la tutela del terzo dopo le novità della manovra
Con le modifiche introdotte dal d.l. 138/2011,  la tutela del privato controinteressato rimane possibile in via giurisdizionale, ma è dilazionata nel tempo

Stando alle ultime modifiche del d.l. 138 (attualmente all’esame del Senato) all’art.19 della legge 241/1990, i terzi possono sollecitare il Comune ad effettuare le verifiche di propria competenza, in sostanza possono inoltrare una diffida al Comune chiedendo di verificare se la SCIA o la DIA è legittima o meno.

Solo se il Comune non risponde, il privato controinteressato può fare ricorso al TAR, chiedendo al giudice amministrativo di accertare l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere e, una volta accertato detto obbligo, condannarla ad intervenire. Questo deriva dall’applicazione dell’art. 31 del D.LGS.104/2010 che ha disciplinato il processo amministrativo.

Ne deriva che, con questa manovra di ferragosto, l’attività edilizia minore (che poi è quella assoggettata a DIA e a SCIA) sempre più faticosamente risulta essere bloccata in un tempo breve, dato che, se sfuggono i rapidi controlli previsti dall’art. 19 L.241/1990 in capo al Comune nei 30 giorni di legge, se poi l’intervento viene realizzato e concluso, poi molto difficilmente l’opera potrà essere rimossa.

Infatti il privato dovrà attendere che il Comune diffidato si pronunci e, sono in caso di inerzia, potrà adire il giudice.

Per approfondire queste ultime novità vi invitiamo alla lettura della Seconda parte dell’articolo “Nuovi aggiornamenti sulla natura giuridica della DIA e della SCIA edilizia e tutela del terzo, dopo il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, vigente dal 13 agosto 2011, pubblicato in home page.


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