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Certificazione energetica, cambia la normativa in Emilia Romagna
Novità per la dotazione di impianti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante e gli attestati di certificazione

Lo scorso 26 settembre 2011 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1366, con la quale vengono modificati – ai sensi del punto 3.3 e 3.4 della DAL 156/08 – alcuni allegati della DAL 156/08 medesima.

Con questo provvedimento, l’Emilia-Romagna è la prima Regione a recepire le disposizioni del D.Lgs. 28/2011 in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici: si tratta di un passo importante, che consente a tutti gli operatori del settore di avere un unico riferimento normativo per quanto riguarda la progettazione energetica degli edifici.

Nella Regione, infatti, la DAL 156/08 continuerà ad essere l’unico provvedimento normativo da rispettare in materia.

Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche riguardano ovviamente la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante.

Da questo punto di vista, in realtà, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal 31 maggio 2012: fino a quella data, infatti, sono previsti i medesimi standard prestazionali oggi vigenti, ovvero:
– la copertura mediante FER del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di ACS
– installazione di impianti d produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie per edifici non residenziali.

Dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono invece previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica.

Sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore, qualificabile come rinnovabile.

Rispetto al D.Lgs. 28, la disciplina regionale appena approvata prevede una applicazione più ravvicinata nel tempo delle prescrizioni in materia di energia da FER, mantenendo inoltre le specificità già presenti, quali la possibilità di fare ricorso ad unità di mini e micro-cogenerazione (per le quali vengono introdotti requisiti minimi di rendimento e di controllo delle emissioni), o di soddisfare gli obblighi mediante impianti collettivi.

Un’altra significativa modifica riguarda l’attestato di certificazione energetica degli edifici: a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina regionale, infatti, l’indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.

Vengono inoltre introdotte altre modifiche, per lo più funzionali ad una più corretta applicazione della norma. Fra queste, ricordiamo:
– la introduzione di nuove definizioni, come quella di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, “interventi edilizi”, “impianto termico o di climatizzazione individuale”, o l’aggiornamento di definizioni già esistenti, come quella di “impianto termico”, di “caldaia” o di “pompa di calore”.
– viene prevista la possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati nel caso di installazione di impianti termici in edifici esistenti, per un massimo pari al 30% delle unità immobiliari presenti nell’edificio, con l’obbligo di riconvertire gli impianti realizzati qualora si superi questa soglia: la norma è destinata a coprire quei casi – frequenti ad esempio nelle seconde case in riviera – di edifici a suo tempo realizzati senza impianto termico.

Da segnalare, infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili.

Le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici entreranno  in vigore il giorno 6 ottobre 2011 con la pubblicazione della delibera 1366/2011 sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 151.

Al fine di agevolare la lettura delle nuove disposizioni, ed il confronto con le precedenti, rendiamo disponibile un testo a confronto, ricordando comunque che l’unico testo valido è quello pubblicato sul BUR: non possono essere presi a riferimento testi pubblicati in modo diverso (slides, etc.) che possono riportare differenze anche sostanziali.

Fonte: Regione Emilia Romagna
 


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