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Il professionista commette reato per una "falsa" asseverazione
E' ipotizzabile il reato di falso ideologico in capo al progettista e/o al direttore dei lavori che attestino falsamente la conformità dell’intervento edilizio
Abbiamo parlato qualche giorno fa dell’asseverazione e della sua importanza per la conformità dell’opera per la quale si richiede il titolo edilizio.
Ora è legittimo chiedersi qual è la conseguenza di un’asseverazione non veritiera. È possibile che venga a concretizzarsi un’ipotesi di reato?
Secondo la giurisprudenza non vi sono ostacoli alla configurabilità del reato di falso ideologico di cui all’art. 481 c.p. in capo al progettista e/o al direttore dei lavori che attestino falsamente la conformità dell’intervento edilizio alle normative urbanistico-edilizio e/o di settore, ovvero lo stato dei luoghi.
Accanto alla responsabilità penale il professionista potrà rispondere anche della responsabilità deontologica a seguito dell’obbligatoria segnalazione, da parte dell’Amministrazione locale, al competente Ordine.
E’ necessario, però, distinguere se la falsa dichiarazione è voluto e quindi il professionista è consapevole che ciò che sta asseverando non corrisponde alla realtà, o se è frutto di un errore o di negligenza.
Per approfondire la responsabilità del professionista tecnico e le conseguenze di una “falsa” asseverazione vi segnaliamo l’articolo “L’asseverazione in edilizia e la configurabilità del reato di falso ideologico (Seconda parte)”, pubblicato in home page nella sezione Approfondimenti.
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