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Silenzio assenso, le critiche di Assoedilizia
L'associazione di costruttori suggerisce di imporre l’obbligo di dichiarare la data in cui si è costituito il titolo abilitativo alla costruzione

Sull’introduzione nelle procedure edilizie  del silenzio assenso ad opera del cosiddetto Decreto Sviluppo il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici osserva:

Il silenzio assenso, come titolo abilitativo introdotto dal Decreto Sviluppo in sostituzione del permesso di costruire,  è di natura provvedimentale; tiene luogo di un provvedimento amministrativo espresso e non deriva semplicemente da una omissione della pubblica amministrazione.

Inoltre esso non copre le illegittimità sostanziali e formali presenti nel procedimento o nel provvedimento che tien luogo dell’atto amministrativo: non si tratta cioè di un silenzio assenso, possiamo dire, tombale.

Ciò significa che le eventuali relative illegittimità potranno esser sollevate dalla pubblica amministrazione e da terzi con effetti estremamente negativi per tutti coloro che fossero interessati, direttamente o indirettamente.

Di conseguenza, ai fini della certezza dei diritti  non solo dei terzi, ma anche degli stessi costruttori (sul piano della legittimità dell’intervento) e degli aventi causa da questi, è innanzitutto necessario avere contezza e rendere pubblica la data in cui tale silenzio assenso si è formato.

Questo anche ai fini di esplicitare, desumendone la qualificazione dalle caratteristiche,  il tipo di procedimento che è stato ritenuto dalla P.A.

Infatti il sistema dei rinvii, delle sospensioni, delle valutazioni discrezionali dalle quali può derivare un prolungamento dei tempi procedimentali è estremamente macchinoso e farraginoso.

Ai fini della certezza dei diritti (sul piano della legittimità dell’opera) occorre considerare che l’amministrazione comunale in qualsiasi tempo potrà agire in via di autotutela annullando il silenzio o sostenendo che lo stesso non si sia formato (ad esempio per dichiarazione infedele): non essendo previsti limiti all’esercizio di questo potere.

E d’altronde i terzi che perdessero la possibilità di impugnare il provvedimento di silenzio assenso nei termini decadenziali ordinari (sessanta giorni dalla conoscenza) avrebbero però sempre la possibilità di intervenire nei confronti della Amministrazione contestando l’avvenuto perfezionamento del silenzio, tale da avere determinato il sostanziale provvedimento di assenso.

Avrebbero inoltre la possibilità di denunciare all’Autorità Giudiziaria o di Polizia la Commissione di eventuali abusi edilizi configurantisi come reati.

Ci sembra dunque che lo stato di incertezza dei diritti, derivante dal sistema del silenzio assenso per i terzi e per i costruttori stessi e loro aventi causa, sia ben maggiore di quello connesso al provvedimento esplicito di assentimento.

Occorre quindi ripristinare la certezza del provvedimento di assentimento espresso e istituire normativamente la pubblicità del silenzio-assenso nelle procedure edilizie, a carico di chi costruisce.

Suggeriamo dunque di imporre normativamente quanto meno l’obbligo di dichiarare la data in cui si è costituito il titolo abilitativo alla costruzione.”

Fonte: Assoedilizia


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