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Distanze, il terzo leso deve presentare ricorso entro 60 giorni?
Secondo i giudici il termine di decadenza per impugnare il titolo edilizio decorre dal momento in cui l’interessato percepisce la lesione alla propria posizione giuridica

Torniamo ad occuparci delle distanze tra gli edifici a seguito della sentenza n. 2640 del TAR Lombardia depositata il 4 novembre scorso.

I giudici sono intervenuti a seguito di un ricorso presentato dal proprietario di un immobile a seguito di una serie di interventi di ristrutturazione e di recupero del sottotetto, in corsodi realizzazione da parte del confinante, sulla base di due denunce di inizio attività (DIA),

Il ricorrente chiede al tribunale di annullare le due Denucne di inizio attività perchè:
1) contesta la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione”, sostenendosi che si tratterebbe invece di un intervento di nuova costruzione;
2) denuncia la violazione del d.m. 2 aprile 1968, richiamato dall’art. 9 del DPR 380/2001, in materia di distanze fra edifici.

I giudici del TAR ricordano che “E’ opinione comune della giurisprudenza che il termine di decadenza per impugnare il permesso di costruire – ma tale tesi vale anche per la DIA, in caso di impugnazione diretta della medesima – decorra, per il terzo che si reputa leso dall’intervento edilizio – perlomeno in casi come quello attuale, dove è contestata l’inosservanza delle distanze – dal completamento della costruzione nel suo assetto planivolumetrico definitivo, o come si suole dire al “rustico”, cioè dal momento in cui l’interessato è in grado di percepire la lesione alla propria posizione giuridica, visto lo stato di avanzamento e di realizzazione dell’edificazione […]”

“Di conseguenza – aggiungono – , nel caso di specie il computo del termine decadenziale per l’impugnativa diretta delle DIA in epigrafe non può che decorrere dal momento in cui l’esponente aveva piena conoscenza degli abusi a suo dire commessi dai controinteressati nel corso dell’attività costruttiva”.

Secondo il TAR, tenuto conto che il presente ricorso è stato presentato agli Ufficiali Giudiziari ben oltre il termine di sessanta giorni, il Tribunale non può sottrarsi ad una declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. 104/2010.

“Da ultimo – si spiega nella sentenza – , si rileva ancora come il ricorrente, pur avendo sollecitato l’esercizio dei poteri repressivi dell’Amministrazione e pur avendo avuto da quest’ultima una risposta negativa, non ha però neppure ritualmente impugnato la citata nota di riscontro negativa del Comune, per cui anche sotto tale profilo il ricorso non sarebbe meritevole di favorevole delibazione”.

I giudici, rigettano, quindi il ricorso. 


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