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PA digitale e permesso di costruire, quali sono le novità per l'ufficio tecnico?
Quale tra le data di invio e quella di ricezione deve essere considerata come quella di rilascio?
Le ultime novità normative prevedono un percorso di semplificazione della pubblica amministrazione che inevitabilmente mira a semplificare anche il modo di trasmettere atti e provvedimenti.
Per quel che riguarda l’ufficio tecnico comunale prendiamo in considerazione il permesso di costruire in versione digitale, ovvero non più contenuto in un atto stampato, ma pensandolo solo come un atto informatico, occorre riprendere il concetto della natura giuridica di tale provvedimento amministrativo.
Il permesso di costruire è:
– un atto limitato nel tempo, in quanto sono predeterminati i termini per l’inizio e la fine dei lavori e se non si dà avvio all’intervento edilizio nei termini di legge (un anno dal rilascio del permesso), il titolare decade dal diritto contenuto nel provvedimento abilitativo, ma non dal diritto ad effettuare opere in assoluto; quindi si tratta di un termine di decadenza;
è un atto recettizio, ossia va portato a conoscenza del destinatario ed esplica gli effetti solo quando il destinatario ne è in possesso; per questo motivo la data di “rilascio” del permesso di costruire non è la data nella quale il dirigente firma il provvedimento, bensì deve coincidere con la data di “consegna” del provvedimento al titolare (in genere è la data in cui il titolare si presenta agli sportelli comunali per ritirare il permesso di costruire).
Il permesso di costruire è efficace non dalla data di emanazione ma dalla data in cui viene rilasciato (ovvero consegnato) al destinatario. Ma con la dematerializzazione quale data va presa come data valida?
Per approfondire questo tema vi segnaliamo l’articolo di Daniela Ori “Come ripensare al permesso di costruire nell’era della dematerializzazione” pubblicato oggi in home page.
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