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Ricostruzione sui ruderi, è ristrutturazione o nuova costruzione?
E' possibile utilizzare materiali diversi rispetto a quelli indicati nel richiesta del titolo edilizio?
La ricostruzione di ruderi deve essere considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione, non essendo equiparabile alla ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che per la sua realizzazione è necessario il permesso di costruzione, non essendo possibile far ricorso alla denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’art. 1 comma 6 l. 21 dicembre 2001 n. 443.
Lo hanno stabilito i giudici del T.A.R. Veneto cn la sentenza n. 207/2012 intervenendo su un caso di ristrutturazione di un rudere che, al termine dei lavori, risulta ben differente dalladichiarazione presentata in Comune.
“L’utilizzo di materiali diversi per la costruzione – spiegano i giudici – , rispetto a quelli indicati nel permesso di costruzione – o in specie, nella d.i.a. – costituisca una variazione essenziale dell’intervento, con riguardo alle previsioni di cui all’art. 32, lett. c) – modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza – ovvero di cui alla lettera d) – mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito”.
“È infatti da osservare – aggiungono – come le norme tecniche del locale piano regolatore, in materia di “caratteristiche edilizie delle costruzioni nelle zone agricole” (e tale è quella in questione) stabiliscano che ogni edificazione nelle zone agricole, comprese le opere di ristrutturazione, “dovrà essere effettuata in armonia con le forme tradizionali dell’edilizia rurale locale“: tale era stata ritenuta la struttura portante della costruzione in sasso e cotto, e tale era il carattere dell’intervento che era stato approvato nel 2004.
Seconod i giudici del TAR il Comune ha legittimamente vietato il completamento dell’intervento, che presentava variazioni essenziali rispetto a quello approvato: “la struttura in legno – quale ne fosse il grado di realizzazione – era dunque effettivamente abusiva, ed a ragione l’Amministrazione non ne ha consentito il completamento”.
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