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Abusi, ordine di demolizione è legittimo senza notifica al comproprietario?
Per il T.A.R. presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione è la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del titolo
L’ordine di demolzione non è illegittimo solo perchè non è stato notificato anche al comproprietario.
A precisarlo è il T.A.R. Veneto con la sentenza n. 297 del 2012.
“Per la giurisprudenza maggioritaria – spiegano i giudici – presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato
“Non appare nemmeno rilevante l’ulteriore eccezione della ricorrente circa la mancata notifica alla comproprietaria del provvedimento impugnato e, in ciò, considerando gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti (Cds 12 Aprile 2011 n. 2266 e tar TAR LIGURIA, Sez. I – 22 gennaio 2011, n. 150) nella parte in cui si è affermato che .. L’ordine di demolizione non può ritenersi viziato di illegittimità per il solo fatto di non essere stato notificato anche al comproprietario, atteso che, in mancanza di tale notifica, spetta al comproprietario pretermesso di far valere con autonoma impugnativa le proprie doglianze entro il termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di demolizione; in tal caso, il comproprietario stesso non può limitarsi a dedurre la sola mancata previa notifica degli atti, bensì deve aggredire il merito della controversia, ad esempio contestando l’abusività dell’opera oppure dichiarando la propria disponibilità a demolirla oppure ancora adducendo altre circostanze che precludano la legittima acquisizione gratuita”.
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