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Appalti pubblici, non possono essere agevolati i professionisti locali
Per il Consiglio di Stato si viola il principio di tutela della concorrenza

I giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito, con la sentenza 3469/2012 del 13 giugno scorso, che negli appalti non è legittimo agevolare i professionisti locali.

I giudici di Palazzo Spada sono intervenuti in materia di limitazioni alla partecipazione di una procedura negoziata, respingendo il ricorso in appello proposto da un Comune appaltante:  l’invito a una procedura negoziata senza bando deve essere rivolto a professionisti operanti anche in territori diversi da quelli del Comune che indice la gara, altrimenti si violano le regole sulla concorrenza.

“Il Consiglio conviene, in particolare, che il principio di non discriminazione impone che tutti i potenziali offerenti siano posti in condizioni di eguaglianza e non consente, quindi, limitazioni di accesso al mercato “ratione loci”, ovvero in ragione dell’ubicazione della sede in un determinato territorio – spiegano i giudici – .

La scelta di limitare la partecipazione ai professionisti locali, non supportata da un’indagine volta a verificare le professionalità più qualificate con riguardo all’oggetto della proceduta, si è, in definitiva, sostanziata in una limitazione territoriale aprioristica in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La valorizzazione di detto dato territoriale costituisce, quindi, una barriera di accesso in contrasto con i principi comunitari volti a garantire l’affermazione di un mercato comune libero da restrizioni discriminatorie collegate alla nazionalità o alla sede formale”.

Fonte: Ediltecnico.it


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