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Riforma Professioni, le novità del d.P.R. n. 137/2012
Accesso libero e non discriminatorio alla professione , effettività del tirocinio e obbligo di formazione continua del professionista

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 il d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, in seguito al via libera del Consiglio dei ministri n. 41 al decreto per la riforma delle professioni (vedi anche il dossier “Ordinamenti professionali, in vigore la riforma“).

Le novità contenute nel provveidmento sono numerose rispetto alla prima bozza del Consiglio dei ministri, risalente al 18 giugno.

Il Governo Monti ha, infatti, tenuto in considerazione le osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento.

In primis è stato garantito il principio dell’accesso libero alla professione e non discriminatorio, e dell’effettività del tirocinio e dell’obbligo di formazione continua del professionista.

Si restringe la definizione di “professione regolamentata”, limitata a quelle attività “il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini e collegi”: rimangono fuori gli iscritti ad albi, registri ed elenchi tenuti dalle amministrazioni pubbliche.

E’ stato stabilito inoltre l’obbligo di assicurazione a tutela del cliente.

Le convenzioni potranno essere stipulate solo dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. È stata accolta poi la richiesta di una moratoria di 12 mesi per l’effettiva entrata in vigore per “consentire la negoziazione delle convenzioni collettive”.

Cambia la formulazione relativa all’obbligatorietà del tirocinio, che rimane valida solamente “ove previsto dai singoli ordinamenti professionali”. La durata di 18 mesi diventa “massima”. Non salta la soglia dei tre praticanti, unica eccezione è rappresentata dalla presenza di una “motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale”, in base a particolati caratteristiche organizzative, previo parere del ministero.

Via libera a convenzioni tra i consigli nazionali e il ministero per la pubblica amministrazione per lo svolgimento del tirocinio presso le PA, all’esito del corso di laurea. Salta il divieto del praticantato in costanza di rapporto di pubblico impiego, ma sempre gli orari di lavoro e le modalità devono essere idonee allo svolgimento. Si abbassa da sei a tre mesi il periodo di interruzione che rende vano il tirocinio già fatto. Solo se c’è un giustificato motivo l’interruzione potrà arrivare fino a nove mesi.

Confermata la possibilità di svolgere fino a 6 mesi del periodo formativo impegnandosi nella “frequenza con profitto” di corsi di formazione organizzati dagli ordini o dalle associazioni di iscritti agli albi, salvo parere vincolante del ministero. Le modalità dei corsi saranno stabilite con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine entro un anno, in accordo con il ministero. Le Regioni potranno prendere parte alla formazione stanziando fondi per scuole e organizzando eventi formativi.

Per le associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal ministero c’è la possibilità della “formazione continua”, obbligatoria per il professionista. Il Consiglio nazionale dell’ordine ne definirà le caratteristiche entro un anno.
L’articolo 8 sui procedimenti disciplinari è stato riscritto. I consiglieri che compongono i consigli di disciplina saranno nominati dal presidente del circondario in cui hanno sede, scelti tra i soggetti proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine. I criteri per l’inserimento nell’elenco e per la scelta dovranno essere definiti dai Consigli entro tre mesi.

Regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale.

Infine è fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini.

Fonte: Ediltecnico.it


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