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Prevenzione incendi, proroga per ottenere il certificato per le nuove attività
La presentazione dell’istanza di prevenzione incendi deve essere fatta attraverso una SCIA e i controlli devono essere effettuati entro 2 mesi
Prorogato al 7 ottobre 2013 il termine per gli enti e i privati per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per le nuove attività indicate nell’allegato 1 del d.P.R. 151/2011 relativo al Nuovo regolamento di prevenzione incendi-
A stabilirlo è stato il comma 2-bis dell’articolo 7 del d.l. 83/2012, approvato definitivamente lo scorso 3 agosto 2012 e convertito in legge 134/2012.
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, contenuto nel d.P.R. 151/2011, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggetti ai controlli da parte dei Vigili del fuoco.
I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012, termine che, per l’appunto, è stato prorogato di un anno esatto.
Il d.P.R. 151/2011 ha categorizzato le attività soggette a prevenzioni incendi in Categoria A: attività semplici; Categoria B: attività mediamente complesse; Categoria C: attività complesse.
L’approvazione preventiva del progetto da parte dei VV.F. è obbligatoria solo per le attività di categoria B e C.
La presentazione dell’istanza di prevenzione incendi deve essere fatta attraverso una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Per le prime due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 2 mesi (60 giorni) dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.
Fonte: Ediltecnico
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