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Case fantasma, chiarimenti dell'Agenzia del Territorio sulle sanzioni
Sanzione ridotta se l’atto di aggiornamento viene presentato entro un anno dal termine previsto per l’adempimento spontaneo
Con la circolare 43927 del 17 settembre 2012 l’Agenzia del Territorio ha chiarito alcuni aspetti controversi relativi alle sanzioni amministrative derivanti dalle attività di accertamento degli immobili fantasma con attribuzione della rendita presunta.
Ricordiamo che con le disposizioni contenute all’art. 11, comma 7 del d.l. 16/2012 (convertito con la l. 44/2012) prevedono l’obbligo per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, i c.d. immobili fantasma, e ai quali è stata attribuita una rendita presunta di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 31 agosto 2012 (ossia entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato previsto dall’art. 2, comma 5-bis del d.l. 225/2010 (convertito dalla l. 10/2011).
Riguardo alle concrete modalità di determinazione e applicazione delle sanzioni tramite ravvedimento operoso, l’Agenzia del Territorio chiarisce che se l’atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni, ovvero entro un anno, dallo scadere del termine previsto per l’adempimento spontaneo (cioè il 31 agosto 2012), la sanzione viene ridotta, rispettivamente a un decimo o a un ottavo del minimo edittale.
Tale riduzione della sanzione per il ravvedimento operoso dell’aggiornamento a catasto degli immobili fantasma è ammissibile solo se il soggetto provvede spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, se la violazione non è già stata contestata e se il pagamento della sanzione ridotta è pagata contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti.
Riepilogando, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
a) riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro 90 giorni: 103,20 euro;
b) riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro un anno: 129,00 euro;
c) contestazione e irrogazione della sanzione nella misura determinata dall’Ufficio, nell’ipotesi di presentazione oltre l’anno, ovvero anche nell’ipotesi di presentazione entro l’anno, qualora difettino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro.
Fonte: Ediltecnico
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