MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Detrazione 50%, a chi spetta se l'immobile viene venduto?
Il venditore può scegliere se continuare a usufruire del bonnus non ancora utilizzato o cederlo
I lavori di ristrutturazione edilizia e le detrazioni fiscali a loro collegate sono stati al centro di diversi nostri interventi, oggi ci occupiamo del caso in cui l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione edilizia viene venduta, prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della agevolazione della detrazione 50%.
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, a meno di accordo diverso tra le parti, il diritto alla detrazione 50% delle quote non utilizzate è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In altri termini, spiegano i tecnici delle Erario, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire della detrazione 50% non ancora utilizzate o, al contrario, trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
In ogni caso, è bene precisare che in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. E ancora, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione della detrazione 50% si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nel caso di immobili affittati, la cessazione dello stato di locazione o di comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione 50% in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto dell’agevolazione IRPEF, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
Ricordiamo che la detrazione 50% deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa e negli anni successivi. A partire dal 1° gennaio di quest’anno, inoltre, non c’è più la possibilità per i contribuenti di età superiore ai 75 anni di vedersi riconoscere la detrazione in cinque rate (tre rate per chi ha più di 80 anni).
Fonte: Ediltecnico.it
www.ediliziaurbanistica.it