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I sottotetti sono parti comuni con la Riforma del Condominio
Il nuovo provvedimento introduce anche maggiore tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni
Con la Riforma del Codominio, approvata in Senato nei giorni scorsi, i sottotetti, i pilastri e le travi portantidell’edificio diventano a tutti gli effetti parti comuni del condominio.
L’ art. 1117 del codice civile, come modificato dal nuovo provvedimento, individua come proprietà comuni dei condomini, anche se aventi diritto a godimento periodico (e se non risulta il contrario dal titolo) le seguenti parti: il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate. A questo elenco, come detto, andranno aggiunti anche i pilastri e le travi portanti.
Inoltre indica come parti comuni anche i “sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune“. Rimangono sempre parti comuni anche le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi comuni (lavanderia, stenditoi, portineria e alloggio del custode).
Non cambia nulla per le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune come ascensori, impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati per la distribuzione del gas, l’energia elettrica, il riscaldamento e la ricezione radiotelevisiva.
Introdotta anche una maggiore tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni. Viene infatti aggiunto al codice civile l’articolo 1117-ter che recita così: “in caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma”.
Fonte: Ediltecnico
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