MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Ristrutturazione, come gestire le detrazioni nella fase transitoria dal 36% al 50%
Cosa succede se alcuni bonifici sono effettuati conil regime del 36% e altri con la detrazione 50%?
Torniamo a occuparci delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrtturazione edilizia e approfondiamo un caso piuttosto comune: cioè quando i lavori di riqualificazione sulle unità immobiliari sono stati eseguiti prima del 26 giugno 2012 (e quindi con un regime di detrazione fiscale del 36% per una spesa massima di 48.000 euro) ma sono proseguiti anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Crescita (d.l. 83/2012), che ha innalzato al 50% l’entità della detrazione e ha raddoppiato il tetto massimo di spesa detraibile, portandolo a 96.000 euro.
E ancora, cosa succede se alcuni bonifici sono stati effettuati quando il regime di agevolazione fiscale era quello del 36%, mentre altri sono stati ordinati alla Banca dopo il 26 giugno 2012, quando la detrazione 50% è diventata realtà?
Lo spunto per questo approfondimento viene dall’ottimo e recente Studio n. 129/2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato, curato da Nicola Forte (scarica lo Studio 129/2012/T Il Decreto Crescita: le detrazioni delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio e il possibile trasferimento del beneficio agli acquirenti di immobili).
Come viene puntualizzato, il dispositivo legislativo che ha introdotto la detrazione 50% non presenta particolari difficoltà interpretative. I problemi arrivano quando lavori e/o pagamenti sono stati effettuati nella fase transitoria, poiché manca un’espressa disciplina normativa.
Lo Studio del Notariato ribadisce che “al fine di determinare correttamente la detrazione spettante (la detrazione 50% o la detrazione 36%), trova applicazione il principio di cassa.
Come si applica alle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie questo principio?
Scrive Forte: “è irrilevante che i lavori siano stati materialmente eseguiti anche prima del 26 giugno 2012, assumendo esclusivamente rilevanza la data di effettivo pagamento fatto tramite bonifico riportando sull’ordinativo inoltrato alla banca tutti i dati necessari al fine di conservare il diritto alla detrazione 50%” (leggi anche Detrazione 50%, cosa scrivere sul bonifico bancario?).
Questo, tradotto in estrema sintesi, significa che chi ha effettuato pagamenti tramite bonifico entro il 25 giugno 2012 per una quota eccedente il (precedentemente) limite di spesa di 48.000 euro, potrà usufruire esclusivamente della detrazione 36% e, ovviamente, solo per un tetto massimo di 48.000 euro.
“La data di avvenuto pagamento”, scrive ancora il Notariato, “assumerà rilevanza anche se i lavori sono ancora in corso al 26 giugno 2012, cioè alla data di entrata in vigore dell’intervento normativo”. In questo caso, infatti, i bonifici eseguiti dal 26 giugno 2012 godranno della detrazione 50% introdotta dal Decreto Crescita.
C’è un altro caso che lo Studio 129/2012/T prende in esame, quello, cioè di un contribuente che ha effettuato una parte dei pagamenti entro il 25 giugno 2012 e avere corrisposto il saldo degli interventi di ristrutturazione edilizia dopo tale data.
“Il conteggio deve essere effettuato utilizzando un duplice criterio”, scrive Forte. “Per i pagamenti effettuati nel primo periodo la detrazione dovrà essere sempre applicata nella misura del 36% ed il limite di spesa è di 48.000 euro. Conseguentemente se l’importo complessivo dei bonifici effettuati durante tale periodo fosse pari a 60.000 euro, il contribuente perderebbe il diritto a fruire della detrazione sugli ulteriori 12.000 euro di spesa. Successivamente si dovrà procedere a verificare l’importo delle spese effettivamente pagate dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 83/2012. Su questa ulteriore quota si applicherà la detrazione del 50 per cento fino ad un importo massimo di 96.000 euro”.
“La somma massima su cui commisurare la detrazione, per i lavori iniziati prima e terminati dopo il 26 giugno 2012, non può mai superare il limite di 96.000 euro. In pratica non sarebbe corretto sommare il precedente limite di 48.000 euro, con quello nuovo (temporaneo) di 96.000euro”.
Fonte: Ediltecnico
www.ediliziaurbanistica.it