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Geometri, per iscriversi alla Cassa è necessario svolgere con continuità l'attività
I giudici della Cassazione hanno stabilito l'imprescindibilità di tale requisito

Per l’iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri, è necessario esercitare con continuità l’attività libero professionale.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1305 depositata pochi giorni fa, il 21 gennaio 2013, con la quale i giudici ermellini hanno evidenziato che l’imprescindibilità di tale requisito è prevista all’articolo 1, comma 14 della Legge n. 236/1990, che ha modificato l’articolo 22 della Legge n. 773/1982, così diventato “l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”.

I giudici hanno accolto il ricorso della Cassa dei Geometri contro una precedente sentenza della corte di merito.

Quest’ultima aveva accolto il rocorso di un geometra contro un provvedimento con il quale era stata dichiarata inefficace l’iscrizione alla Cassa ritenendo insussistente il requisito della continuità dell’esercizio dell’attività professionale, poichè il professionista aveva svolto attività di amministratore di imprese commerciali quale socio accomandatario di società in accomandita semplice.

 

 


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