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Bonus 50%, come riparare all'errore sul bonifico bancario
E' necessario rifare il bonifico bancario o postale, compilandolo correttamente
Per poter usufruire della Detrazione 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Ma cosa succede se si sbaglia a compilare il bonifico o se si effettua il pagamento con un diverso sistema?
Dal 2012 la “tolleranza” da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di errori e omissioni sul bonifico si è molto ridotta, a causa dell’introduzione del regime di IVA agevolata in edilizia del 4% (sul tema dell’IVA agevolata in edilizia leggi anche IVA agevolata ristrutturazioni edilizie: quando al 4%, al 10% e al 21%).
Con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, a causa dell’introduzione del regime di IVA agevolata al 4% per taluni interventi edilizi, l’errore nella compilazione del bonifico per accedere alla detrazione 50% non è più ammessa.
Insomma, dicono dall’Erario, in caso di errore, oggi, l’unico modo per avere la possibilità di usufruire della Detrazione 50% ristrutturazioni è rifare il bonifico bancario o postale, compilandolo correttamente. Va da se che questa opzione preveda anche il contemporaneo regolamento dei conti con l’impresa, che ha ricevuto il pagamento con il bonifico “sbagliato”.
Quindi, mentre l’errore sul bonifico è sanabile, gli altri errori no.
Nello specifico, ricordiamo che la Detrazione 50% non viene riconosciuta (senza possibilità di rimediare) e, anzi, lo sconto fiscale eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici preposti nei seguenti casi:
1. Se non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, se obbligatoria.
2. Non è possibile esibire le fatture o le ricevute del bonifico che dimostrano le spese effettuate per gli interventi di ristrutturazione.
3. Le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali.
4. Sono state violate le norme sulla sicurezza sul lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni, il contribuente non decade dal diritto alla detrazione 50%, se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (confronta il d.P.R. 445/2000).
Fonte: Ediltecnico
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