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Permesso di costruire, in vigore nuove regole
Lo Sportello unico acquisisce gli atti di assenso necessari alla formazione del titolo edilizio
Sono in vigore dallo scorso 12 febbraio le nuove regole di restyling del permesso di costruire introdotte dal Decreto Crescita, convertito in Legge dello Stato dalla legge 134/2012.
È in questo decreto, infatti, che lo Sportello Unico dell’Edilizia, il c.d. SUE, ha subito un deciso ampliamento delle sue prerogative. E a proposito di permesso di costruire, sarà proprio lo Sportello Unico dell’Edilizia ad acquisire direttamente o mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso necessari alla formazione del titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento edilizio.
Tra i principali assensi, rientrano il parere della ASL, per i casi previsti; quello dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione (ex Genio Civile), per le costruzioni in zone sismiche; l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato e stabilimenti militari; l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale; l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo; gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice; il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina, nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; e il nulla osta dell’autorità competente in materia di aree naturali protette.
È da notare, inoltre, che gli altri uffici comunali e le pubbliche amministrazioni diverse dal comune, interessati al procedimento, non possono trasmettere atti e pareri direttamente al richiedente, ma dovranno inoltrare immediatamente allo sportello unico per l’edilizia denunce, domande, segnalazioni e atti e documenti eventualmente ricevuti.
Inoltre, il provvedimento in questione inasprisce le responsabilità per eventuali ritardi nelle procedure di formazione del permesso di costruire.
Sportello Unico per l’Edilizia, un breve identikit
Come ci aveva detto l’arch. Di Nicola in un’intervista di qualche tempo fa, “le principali novità per l’edilizia introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, riguardano lo sportello unico per l’edilizia, che diventa l’unico punto di accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative relative agli interventi edilizi e dei conseguenti titoli abilitativi”.
È del SUE il compito di fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento e di acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
Nella forma e nella sostanza, il SUE rappresenta l’unico ufficio competente a comunicare con il cittadino che ha richiesto il titolo abilitativo.
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