MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Permesso di costruire, l'istituto del silenzio-assenso
Ecco le le prime pronunce dei giudici amministrativi sul nuovo procedimento di rilascio
Per i T.A.R. il nuovo procedimento di rilascio del permesso di costruire fondato sull’istituto del silenzio-assenso, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale in tema di governo del territorio e, come tale, prevale sulle norme regionali.
Come è cambiata la normativa
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è stato oggetto negli ultimi due anni di ben due interventi legislativi con il (DL 70/2011 e con il DL 83/2012) che ne hanno comportato una completa riscrittura.
Il DL 70/2011 ha introdotto la previsione generale del silenzio-assenso (fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali) nonché una rivisitazione dei termini procedurali e riformulato la disposizione sull’intervento sostitutivo della Regione, in caso di inerzia del Comune nell’emanazione del titolo, affidando alla legislazione regionale la determinazione di forme e modalità per l’esercizio del potere sostitutivo.
La versione antecedente alla modifica prevedeva che in caso di non risposta da parte dell’amministrazione comunale nei termini indicati per l’adozione finale del provvedimento, si formasse il silenzio-rifiuto impugnabile entro 60 giorni avanti ai competenti Tribunali amministrativi regionali.
La previsione del silenzio-assenso interviene, perciò, a porre rimedio a tale situazione tutelando maggiormente gli interessi privati innanzi all’inerzia dell’amministrazione con conseguente riduzione dei relativi procedimenti giudiziari. Con il silenzio-assenso l’interessato, infatti, potrà far affidamento sulla formazione di un provvedimento tacito senza dover attendere i tempi non certo brevi di un contenzioso amministrativo.
Affinché si intenda formato il silenzio-assenso è necessario che non sia intervenuto alcun provvedimento negativo e che siano rispettate le prescrizioni previste dalla legge.
La formazione del silenzio-assenso, che si configura come provvedimento, non pregiudica, tuttavia, i poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione che, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 (TU edilizia), può annullare il permesso di costruire.
Con la novella dello scorso anno, oltre alle minime modifiche apportate al comma 1 e al comma 3, che appaiono non determinanti o, comunque, di mero coordinamento, è stato inserito un nuovo comma 5-bis e sono stati riscritti il comma 6 e il comma 10.
Il nuovo comma 10, in particolare, disciplina l’ipotesi in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo, tutelato da un Ente diverso rispetto all’Amministrazione comunale. In tal caso, lo Sportello Unico è tenuto sempre ad acquisire il relativo atto di assenso in sede di conferenza di servizi, ed è stato confermato che “In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto”.
Su questo argomento l’Ance ha raccolto le prime pronunce dei giudici amministrativi sul nuovo procedimento di rilascio del permesso di costruire fondato sull’istituto del silenzio assenso.
Vediamole in dettaglio:
T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 25-07-2012, n. 2083
Attraverso la riforma dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) il nuovo procedimento di rilascio del permesso di costruire rientra fra i procedimenti di formazione tacita degli atti autorizzativi, come previsti e disciplinati in via generale dall’art. 20 della legge 241/1990 (rubricato “silenzio assenso”). Il testo dell’art. 20 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), laddove prevede il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del governo del territorio; di conseguenza esso prevale sulle norme regionali di dettaglio.
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent.,18-01-2013, n. 81
Ogni atto deve trovare, infatti, il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere e il nuovo testo dell’art. 20 del Testo Unico dell’edilizia, laddove prevede il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del governo del territorio, che non può essere in alcun modo disatteso.
(…) le modifiche normative intervenute prima della formale adozione debbono essere osservate dalla P.A. medesima, in adesione al principio del tempus regit actum. In definitiva, deve ritenersi che sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 20 del 2009, del fabbricato di proprietà si sia formato il silenzio-assenso, il quale può essere rimosso solo mediante l’esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., misura di autotutela che consente di contemperare il ripristino della legalità con l’esigenza, pure avvertita dal legislatore, di rendere effettivamente praticabile l’istituto del silenzio accoglimento .
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-02-2013, n. 192
Pertanto, l’eventuale nuovo decorso del procedimento è avvenuto sotto la vigenza del nuovo testo dell’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 introdotto dall’art. 5, comma 2, lett. a), num. 2, del D.L. n. 70 del 2011 (diventato num. 3 per effetto della legge di conversione, L. n. 106 del 2011), il quale, tuttavia, non sembra più contemplare la formazione, sulla domanda di permesso di costruire, del cd. silenzio inadempimento, legittimante l’azione ex artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104 del 2010.
Il nuovo art. 20, nel testo introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, infatti, contempla unicamente le fattispecie del silenzio assenso (comma 8), nonché, per i casi (come quello ora in esame) di intervento su aree sottoposte a vincolo, del silenzio assenso ovvero, nell’ipotesi di parere negativo dell’autorità tutoria, del silenzio diniego (commi 9 e 10).
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 6-6-2012, n. 445
A quanto appena esposto occorre aggiungere, per completezza, che la rilevanza della disciplina sopravvenuta ai fini della fattispecie in esame discende dai noti insegnamenti della giurisprudenza e della dottrina, secondo le quali, ove sopraggiungano modifiche normative in un momento in cui la fase costitutiva del procedimento non si è ancora conclusa, di siffatte modifiche la P.A. dovrà tenere conto, in base al principio tempus regit actum. Con riferimento proprio ad una fattispecie di silenzio inadempimento, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene in questo caso la P.A. conservi il potere di provvedere pur dopo lo spirare del termine di conclusione del procedimento, le modifiche normative intervenute prima della formale adozione debbono essere osservate dalla P.A. medesima, in adesione al principio tempus regit actum. Donde, per tal verso, la conferma dell’inammissibilità del gravame, senza che ciò comporti un vulnus di tutela per gli odierni ricorrenti, che potranno, se del caso, proporre l’azione di accertamento dell’avvenuta formazione, nella fattispecie de qua, del silenzio assenso (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1265).
Fonte: Ance
www.ediliziaurbanistica.it