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Detrazione 55%, non si perde se si invia la comunicazione in ritardo all'Enea
L'Agenzia precisa che l’invio della documentazione deve essere eseguita entro il 30 settembre 2013

Con una FAQ pubblicata sul sito ufficiale l’Enea ha precisato che per chi avesse dimenticato di inviare i modelli, entro tre mesi dalla fine dei lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, non fa automaticamente decadere il diritto di usufruire della detrazione 55%.

Per non perdere il diritto a godere della detrazione 55% l’ENEA ribadisce che l’invio della documentazione venga eseguita entro il 30 settembre 2013.

“L’art. 2 del d.l. 16/2012 (convertito in legge 44/2012) recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

Sulla sanzione da versare, l’Enea consiglia di chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate anche attraverso il loro numero verde 848 800444.

Fonti: Enea e Ediltecnico


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