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Riforma Condominio: novità su rinnovabili e destinazione d’uso di parti comuni
Dal prossimo 18 giugnoentreranno in vigore le modifiche introdotte dal d.l. 220/2012

Le energie rinnovabili, il riscaldamento, la destinazione d’uso delle parti comuni, la manutenzione, le spese per le scale e le ascensori saranno interessati dalle novità introdotte dalla Riforma del condominio (Legge 220/2012, in vigore dal prossimo 18 giugno).

Uno dei nodi principali, presenti nel nuovo articolo 1135 (al punto 4) del Codice Civile, riguarda la manutenzione straordinaria e le innovazioni: a queste deve provvedere l’assemblea costituendo un fondo (obbligatorio) speciale con importo pari all’ammontare dei lavori.

Il fondo, secondo quanto dichiarato dall’Ance, si ispira a intenzioni condivisibili, ma rischia di bloccare i lavori nei condomini: è infatti molto gravoso per un condominio accantonare quantità consistenti di soldi prima dell’inzio dei lavori.

Proprio sul “prima” o “dopo”, cioè sulle tempistiche in base alle quali bisogna costituire il fondo, prima o dopo l’inzio dei lavori, sorgono i dubbi, così come sugli importi: nella norma non viene specificato che il fondo deve essere istituito prima con un importo già pari a quello previsto per i lavori. Non si vieta di alimentare gradualmente il fondo. E questa potrebbe essere la via d’uscita (clicca qui per vedere tutti i prodotti editoriali dedicati alla Riforma del Condominio).

Le altre novità principali della Legge 220/2012, per quanto riguarda l’edilizia, sono:

– per decidere di installare su tutto l’edificio impianti di fonti rinnovabili serve il consenso della maggioranza dell’assemblea, con almeno 500 millesimi. Gli impianti individuali sono sempre permessi, unico vincolo: il decoro architettonico;

– il diritto al distacco dal riscaldamento centralizzato è ora legge; si può però fare solo se si riescono a evitare squilibri di funzionamento o maggiori spese per gli altri condomini;

– c’è la possibilità di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, in cui si potranno installare impianti di cogenerazione (serve l’80% dei condomini e dei millesimi) – leggi anche Riforma del condominio, il nuovo elenco delle parti comuni.

– è stata infine fissata la suddivisione delle spese per scale e ascensori: il calcolo avverrà per metà in base al valore millesimale e per metà in base al piano in cui si abita.

Fonte: Ediltecnico


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