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Pagamento IMU 2013, cosa succede a terreni agricoli e fabbricati rurali
Quarto appuntamento con l'IMU 2013 per capire come bisogna comportarsi se si possiede una tipologia di fabbricato o l'altra

Abbiamo già scritto chi paga e chi non paga l’acconto IMU 2013 (leggi il post sulle case che pagano l’acconto o sulle abitazioni che non pagano) e come bisogna comportarsi con gli immobili produttivi e i capannoni: leggi l’articolo). Naturalmente si tratta solo di un rinvio: se con la riforma della tassazione degli immobili non cambierà niente entro il 31 agosto 2013, chi non paga questa volta, pagherà a settembre (l’acconto di giugno è solo rinviato). Vediamo ora cosa succede ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali.

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Il 17 giugno 2013 è l’ultimo giorno. Il pagamento per i terreni agricoli non è cancellato ma è solo rinviato al 16 settembre 2013, a meno che non venga conclusa la riforma fiscale sul patrimonio immobiliare entro il 31 agosto.

Quali sono i terreni agricoli?
Sono “agricoli” i terreni destinati all’esercizio delle attività agricole inseriti negli strumenti urbanistici, anche se lasciati a riposo (articolo 2135 del Codice Civile). Per questi terreni la prima rata dell’IMU 2013 salta.
Sospensione anche per i terreni posseduti da un imprenditore agricolo professionale o da un coltivatore diretto quando sono iscritti nella previdenza agricola (Circolare 3/DF/2012, che considera non edificabili tali terreni).

L’IMU per i fabbricati rurali è sospesa
La sospensione riguarda anche i fabbricati rurali: ma quali sono i fabbricati rurali? Ecco un rapido excursus.
La nozione di “fabbricati rurali” comprende tutti i fabbricati abitativi rurali, e non solo quelli adibiti ad abitazione principale.
I fabbricati strumentali sono considerati rurali e quindi esenti se necessari allo svolgimento dell’attività agricola prevista dal Codice Civile (articolo 2135).
Se non hanno cambiato destinazione sono da considerare rurali i fabbricati che in catasto sono registrati nelle categorie A6 e D10.
Sono infine rurali tutti i fabbricati che hanno l’annotazione R negli atti catastali, ottenuta con l’autocertificazione in catasto, o che non l’hanno ottenuta ma per i quali la richiesta dell’annotazione è stata inoltrata entro il 30/9 o il 30/11/2012 (per i fabbricati situati nelle zone colpite dal terremoto del maggio 2012, il termine era il 31 maggio 2013).

Casi particolari
Se la proprietà di un terreno edificabile è divisa tra più persone e anche solo una di queste persone coltiva la sua parte con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, l’area (tutta) è esente dalla prima rata IMU.
Esenzione anche per le società proprietarie di terreni che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo professionale, con un amministratore o un socio iscritti alla gestione previdenziale.
I terreni che si trovano in Comuni montani o collinari non rientrano nella sospensione ma sono  già esentati dall’imposta.


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