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Risanamento conservativo, se non c'è Dia il Comune non può demolire
TAR Lazio Roma: può solo comminare una sanzione pecuniaria
Gli edifici su cui sono stati realizzati interventi di restauro e risanamento conservativo senza la dichiarazione di inizio attività non possono essere soggetti a demolizione da parte dell’amministrazione comunale: il Comune può infatti solo comminare una sanzione pecuniaria. Lo ha chiarito il T.A.R. Lazio Roma con la sentenza n. 6131/2013. Tali tipologie di lavoro infatti sono soggette al regime della denuncia di inizio attività (Dia) e non a quello del permesso di costruire.
Per saperne di più leggi su Ediltecnico.it Testo Unico Edilizia, il restauro e il risanamento conservativo.
Dicono i giudici con la sentenza 6131/2013: gli interventi di restauro e risanamento conservativo non sono qualificabili come interventi che implicano una trasformazione edilizia e non sono, per questo motivo, soggetti al regime del permesso di costruire ma a quello della dichiarazione di inizio attività.
Se l’intervento non comporta una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non si richiede il rilascio di un permesso di costruire, ma la presentazione di una DIA. Perciò, se la Dia non è stata inoltrata, è irrogabile solo la sola sanzione pecuniaria e non può partire la misura della demolizione.
Dalla definizione legislativo di “intervento di restauro e risanamento conservativo” si capisce con chiarezza che tale tipo di intervento ha come fine la conservazione e non la trasformazione dell’edificio, del quale si conservano gli elementi strutturali e formali: l’intervento di restauro e risanamento conservativo è quello rivolto “a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili”.
L’intervento comprende “il consolidamento, il ripristino e rinnovo degli elementi costituitivi dell’edificio, l’inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio” (art. 31, comma 1 lett. “c” della legge 5 agosto 1978 n. 457, ora art. 3 del d.lgs. n. 380/2001).
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