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DURC dopo il Decreto del Fare: arrivano i chiarimenti del Ministero
Periodo di validità, irregolarità e fasi dei lavori per cui è richiesto: ecco cosa emerge dalla circolare 36/2013

La conversione in legge del Decreto del Fare (avvenuta nello scorso mese di agosto) ha modificato la disciplina relativa al DURC: ora il Ministero del Lavoro è intervenuto ulteriormente sulla materia emanando la Circolare 6 settembre 2013, n. 36, la quale contiene necessari chiarimenti riguardanti le novità apportate al Documento Unico di regolarità contributiva.

In proposito leggi Il DURC dopo il Decreto del Fare, arriva l’interpretazione del Ministero del lavoro su Ediltecnico.it.

Ecco alcune delle novità più importanti inerenti al DURC: in primo luogo il nuovo Documento ha un periodo di validità aumentato a 120 giorni, anziché i precedenti 90. Occorre sottolineare però che questa durata di validità deve applicarsi solo ai documenti che sono stati emessi dopo il 21 agosto 2013, ovvero la data di conversione in legge del Decreto del Fare.

La circolare 36/2013 sottolinea poi che non è richiesto il DURC nei casi di lavori privati di manutenzione edilizia realizzati in economia senza l’intervento di imprese. Per quanto riguarda le irregolarità, in caso di documento non corretto o irregolare, va inviato al diretto interessato un avviso tramite PEC: nell’avviso devono essere indicati con congrua chiarezza gli elementi di irregolarità riscontrati. Il destinatario ha a disposizione 15 giorni di tempo per sanare la propria posizione.

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Interessanti, poi, sono i chiarimenti inerenti alle fasi dei lavori per i quali è richiesto il DURC: infatti, in base alla fase del contratto di appalto, la pubblica amministrazione deve richiedere il DURC in differenti momenti. Un DURC dovrà essere richiesto al momento della verifica dell’autocertificazione di regolarità contributiva fatta dall’impresa per la partecipazione alla gara, ed inoltre, una volta aggiudicato il bando, per la fase di stipula del contratto. Poi, il documento è richiesto nelle fasi legate al pagamento o allo stato di avanzamento dei lavori, per il rilascio del certificato di collaudo e per l’autorizzazione al subappalto.

Fonte: Ediltecnico.it


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