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Recupero immobili abbandonati: niente oneri di urbanizzazione
Una sentenza del Tar Piemonte afferma che per i lavori di recupero di ruderi abbandonati non è necessario corrispondere il contributo di costruzione
Per i lavori di recupero di ruderi ed immobili abbandonati non è necessario corrispondere gli oneri di urbanizzazione: lo ha stabilito la sentenza n. 1009 del 16 settembre 2013 del TAR Piemonte, respingendo la richiesta di una amministrazione comunale di far pagare il contributo di costruzione.
È necessario rammentare che il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ottiene da esse.
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Il tribunale amministrativo ha accolto le doglianze della società che ha eseguito i lavori di recupero su un complesso industriale abbandonato (comprensivo anche dell’abitazione del custode e degli spazi di vendita) specificando che “lo stato di abbandono non azzera il carico urbanistico precedente e, pertanto, in assenza di un mutamento di destinazione d’uso il privato non è obbligato a pagare nuovamente il contributo di costruzione”.
Nel caso differente in cui invece l’immobile recuperato dovesse essere destinato ad un uso diverso rispetto a quello per cui era stato edificato in origine le cose potrebbero cambiare: infatti all’interno della stessa sentenza è precisato che “al contrario è altrettanto possibile che in caso di mutamento di destinazione di uso nell’ambito della stessa categoria urbanistica, faccia seguito un maggior carico urbanistico indotto dalla realizzazione di quanto assentito e quindi siano dovuti gli oneri concessori”.
Fonte: Ediltecnico
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