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Strade private: ecco quando possono essere classificate come 'comunali'
Una sentenza del Consiglio di Stato afferma che è illegittimo denominare come 'comunale' una via collocata su un'area privata
Classificare una strada privata come comunale è illegittimo quando le aree interessate dal tracciato non sono di proprietà pubblica: lo stabilisce la sentenza n. 4953/2013 emanata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato e depositata lo scorso 8 ottobre.
La sentenza afferma infatti che qualora non sussista il presupposto della proprietà pubblica o di una servitù di uso pubblico sulle aree interessate dal tracciato stradale, è illegittimo classificare come “strada comunale” una strada forestale di collegamento tra una cava e la rete delle strade pubbliche.
I giudici hanno affermato che “per l’attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all’uso pubblico concorra l’intervenuto acquisto, da parte dell’ente locale, della proprietà del suolo relativo o di altro diritto reale immobiliare (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d’esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam)”.
L’iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, nelle parole della suprema corte amministrativa, “non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima”.
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