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DURC: i chiarimenti del Ministero sulla certificazione dei crediti
Le imprese, pur in presenza di debiti con le Casse Edili, possono utilizzare il DURC se vantano crediti certificati nei confronti della Pa
A proposito di imprese e di utilizzo del DURC: giungono finalmente i primi chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro a proposito del meccanismo grazie al quale le stesse imprese, pur in presenza di debiti previdenziali o assicurativi nei confronti degli Istituti o delle Casse Edili, possono utilizzare la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, avendo pertanto la possibilità di continuare a lavorare.
Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: in essa è ribadito che gli istituti previdenziali e le Casse edili hanno l’obbligo di rilasciare il DURC alle imprese che, nonostante i debiti di tipo previdenziale provvisoriamente accumulati, possono vantare crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per addivenire a ciò tali crediti devono possedere la caratteristica della “certezza, liquidità ed esigibilità”: inoltre gli stessi debbono essere di importo “almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”. Insomma, all’impresa può essere rilasciato il DURC purché l’entità dei suoi debiti previdenziali sia inferiore all’ammontare dei crediti che ha nei confronti dell’amministrazione pubblica.
La procedura per il rilascio del DURC consiste poi nella comunicazione da parte dell’impresa richiedente degli estremi delle certificazioni del credito e del codice attraverso cui potrà essere verificata la certificazione tramite la apposita piattaforma informatica. Gli estremi della certificazione risiedono nei seguenti elementi:
– i dati della amministrazione che la ha rilasciata;
– la data di rilascio;
– il numero di protocollo;
– l’importo a credito disponibile;
– l’eventuale data di pagamento.
Per approfondire la tematica inerente al DURC, leggi DURC dopo il Decreto del Fare, ecco i chiarimenti del Ministero.
Il DURC rilasciato in questi casi conterrà esplicitamente la dicitura “ex art. 13-bis, comma 5, DL n. 52/2012” e potrà essere utilizzato per tutte le finalità previste dalla legge. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC potrà validamente essere ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché il debito contributivo sia prima estinto.
Fonte: Ediltecnico
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