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Dic 23

La normativa generale di cui all’art. 873 codice civile stabilisce una distanza minima di tre metri tra fabbricati contigui o confinanti (o maggiore se prevista dal regolamento locale), allorché le costruzioni su fondi finitimi non siano unite o aderenti tra loro. La gran parte degli strumenti urbanistici a livello locale stabilisce una distanza minima di almeno cinque metri tra un edificio e l’altro, a cavallo dei confini di proprietà, derogando così alle disposizioni del codice civile.

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